Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45409

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che:

Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Cagliari ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con la quale detta Corte, in funzione di giudice dell’esecuzione, in data 17 gennaio 2011 ha ritenuto la fungibilità del periodo di custodia cautelare patito da I.A., dal 31.3.2005 all’11.6.2005, in quanto successivo alla data di consumazione del reato di cui alla sentenza in esecuzione, resa dal GUP del Tribunale di Cagliari il 30.7.2007; il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 657 c.p.p., sul rilievo che il G.E. ha ritenuto l’anteriorità del reato la cui pena era in esecuzione rispetto alla custodia patita sine titulo nonostante l’imputazione indicasse una data di consumazione del reato successiva al periodo di detenzione cautelare (fino al 26.4.2006) con ciò violando il principio della intangibilità del giudicato attraverso la valorizzazione di elementi tratti dalla sentenza del tutto imprecisi;

la doglianza si appalesa fondata;

in executivis il G.E., secondo accreditato insegnamento, può interpretare il giudicato per apprezzarne la effettiva portata e, a tal fine, può valutare il testo della sentenza, qualora ciò sia necessario per colmare lacune emergenti dal dispositivo da eseguire, ma tale valutazione incontra limiti ben precisi, rinvenienti dalle regole del processo e del giudicato, in forza dei quali non può il G.E. procedere ad una ricostruzione fattuale diversa da quella fatta propria dal giudicante del merito, nè tampoco può egli adottare una nuova e diversa interpretazione delle risultanze processuali; nel caso in esame, a fronte del capo di imputazione nel quale è riportato il tempus commissi delicti nei termini seguenti: "fino ad epoca anteriore e prossima al 26 aprile 2006 e con particolare riferimento al periodo settembre 2004 – febbraio 2005", il G.E., per chiarire se tale riferimento temporale avesse o meno portata limitativa della data di consumazione del reato, ha provveduto ad una rilettura della sentenza, deducendo da essa e sulla scorta di una nuova valutazione del suo contenuto, che la condotta di spaccio imputata all’imputato era cessata nel febbraio 2005; le conclusioni della Corte di merito non possono essere condivise, giacchè forzatamente desunte dal testo "riletto", testo il quale, alle pagine 212 e 213 le smentisce senza possibilità di equivoco;

in esse infatti invano si cercherebbe un passaggio motivazionale indicativo di una data della commissione del reato diversa da quella contestata col capo di imputazione;

soltanto una nuova interpretazione delle risultanze processuali ha pertanto consentito al G.E. di assumere a presupposto del provvedimento impugnato una certa data di consumazione della condotta giudicata, di guisa che ha lo stesso palesemente violato il principio della intangibilità del giudicato, con ciò eccedendo i limiti posti dall’ordinamento al suo potere di cognizione; ricorrono pertanto le condizioni per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, dappoichè da escludersi in radice la sussistenza dei requisiti di legge per l’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 657 c.p.p.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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