Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45407

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 10 dicembre 2010 il Magistrato di sorveglianza di Pescara ha dichiarato inammissibile l’istanza di remissione del debito pari a Euro quarantamila di multa, presentata da D.P. A., con riferimento alla sentenza del 4 maggio 2007 della Corte d’appello di Perugia, sul rilievo che la remissione del debito di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6 riguarda esclusivamente le spese di procedimento e mantenimento in carcere e non si estende alle pene pecuniarie.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione personalmente D.P.A., che ne deduce la nullità, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento e dagli atti del procedimento, in relazione alla violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6.

Il ricorrente, in particolare, rileva che la proposta istanza di remissione del debito non ha riguardato la sua condanna alla pena pecuniaria di Euro quarantamila, dichiarata condonata quanto a euro diecimila dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza del 4 maggio 2007, ma la sua condanna alle spese processuali quantificate in euro quarantamila circa e riportate nella cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa da Equitalia Pragma S.p.A..

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, adottato al di fuori dei casi normativamente previsti, e la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso del procedimento al Magistrato di sorveglianza di Pescara.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. L’art. 678 c.p.p., comma 1, richiama per il procedimento di sorveglianza la disciplina del procedimento di esecuzione e, quindi, anche l’art. 666 c.p.p., comma 4, che prevede che l’udienza in camera di consiglio, fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, ai quali deve essere dato apposito avviso.

In forza del combinato disposto dell’art. 678 c.p.p., comma 1, e art. 666 c.p.p., comma 2, è, tuttavia, possibile la decisione di inammissibilità dell’istanza, adottata de plano con decreto motivato del presidente del tribunale di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata (Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, dep. 17/06/2005, Savarino, Rv. 232087; Sez. 1, n. 5265 del 04/12/2001, dep. 08/02/2002, Cari, Rv. 220687; Sez. 1, n. 6346 del 12/12/2000, dep. 15/02/2001, Molineris, Rv. 218031; Sez. 1, n. 277 del 13/01/2000, dep. 04/03/2000, Angemi, Rv. 215368; Sez. 1, n. 5642 del 30/10/1996, dep. 08/01/1997, Villa, Rv. 206445, e da ultimo Sez. 1, n. 540 del 09/02/2011, Ilinschi, non massimata).

2.1. Nella specie, il Magistrato di sorveglianza, che ha provveduto ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, ha travisato il contenuto della richiesta del condannato, erroneamente supponendo, incorrendo in evidente contraddittorietà extratestuale, che costui avesse chiesto la remissione della pena pecuniaria.

3. Deve pertanto, pronunciarsi l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, emesso in violazione del contraddittorio, senza che ricorressero le condizioni per provvedere de plano, e disporsi che gli atti siano trasmessi per il corso ulteriore al Magistrato di Sorveglianza di Pescara.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Pescara per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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