Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45406

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 29/11/10 su rinvio della S.C. di Cassazione la Corte di Appello di Lecce in sede di prevenzione, in accoglimento dell’appello proposto dal Pm avverso il decreto 21/7/05 del Tribunale di Lecce che applicava a M.A. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della PS per la durata di anni tre, applicava allo stesso M. (indicato come referente del clan Tornese per Porto Cesareo), oltre alle prescrizioni indicate nel decreto del Tribunale, anche l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e il divieto di utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione ricetrasmittente, radar e visori notturni, indumenti ed accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza e la capacità offensiva ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonchè programmi informatici ed altri strumenti di cifratura e crittazione di conversazioni e messaggi.

Le ulteriori prescrizioni, oggetto del rinvio perchè non sufficientemente motivate dal primo giudice di appello che le aveva introdotte, erano motivate con i reati commessi dal M., definitivamente giudicati (detenzione di una pistola mitragliatrice Skorpion) od oggetto di denuncia all’epoca della proposta (oltre a spaccio di droga, plurime detenzioni di armi, estorsioni ed una rapina), tutti denotanti una particolare proclività alla violenza ed un preoccupante uso delle armi.

Ricorreva per cassazione la difesa del M., deducendo nullità del provvedimento per violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione: il giudice del rinvio aveva ripetuto le stesse argomentazioni ritenute insufficienti dalla S.C. che aveva annullato il primo provvedimento (sentenza 8/4/10), la necessità delle ulteriori prescrizioni dovendo basare non solo sull’appartenenza mafiosa ma su specifiche condotte ed obiettive circostanze. Nella specie tali condotte e circostanze erano state dedotte da una condanna per fatti del (OMISSIS) e da denunce per fatti ancor più risalenti del (OMISSIS). Mancava ogni analisi della pericolosità attuale.

Chiedeva pertanto nuovo annullamento.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. (lo stesso che nel precedente scrutinio di legittimità aveva chiesto l’annullamento del decreto nella parte impugnata) rilevava come al presente il giudice del rinvio, libero di determinarsi nel merito con l’unico limite di non ripercorrere i censurati passaggi motivazionali, avesse compiuto una autonoma valutazione dei dati probatori (ad esempio richiamando la specificità dell’arma illecitamente detenuta nel 1997 da un soggetto, come il M., di elevato spessore criminale, inserito in contesti di vertice della malavita organizzata). Chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è infondato e va rigettato. Come correttamente rilevato dal PG concludente, il giudice del rinvio ha proceduto ad autonoma valutazione degli elementi a sua disposizione e, nella sua motivata discrezione, è pervenuto – legittimamente – alla medesima decisione del provvedimento annullato.

In generale si veda in proposito Cass., sez. 5, sent. n. 4761 del 18/1/99, rv. 213118, Munari A.: "In tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, benchè sia obbligato a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, decide con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato. Il limite impostogli, pertanto, gli vieta semplicemente di ripetere i vizi già censurati e lo obbliga a non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche. Il giudice del rinvio, pertanto, non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonchè il potere di desumere, anche aliunde – e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice -il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate".

Nel caso concreto il giudice del rinvio non ha mancato, ad esempio (vedi ancora le conclusioni del PG), di trarre specifica ragione del proprio convincimento dalla particolare micidialità dell’arma illegalmente detenuta (sia pure nel 1997) per cui il M. ha subito condanna e dall’allarmante ripetersi delle (successive) denunce a suo carico per reati concernenti (ancora) le armi e delitti che denotano una specifica personalità criminale come le estorsioni e la rapina.

Al rigetto del ricorso segue (art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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