Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45404

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con decreto 13 aprile 2010 il la Corte di appello di Napoli confermava il decreto con il quale il tribunale della stesa sede in data 15 ottobre 2008 aveva applicato a S.G. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni due ed imposto il versamento della cauzione di Euro duemila, ai sensi della L. n. 1423 del 1956.

Affermava la corte d’appello che la pericolosità sociale del prevenuto doveva essere ritenuta sussistente sulla base della accertata frequentazione di pregiudicati, acclarata da controlli effettuati nel 2007, in quanto la stessa era sintomo dei legami con l’ambiente delinquenziale locale da cui aveva preso le mosse il procedimento per estorsione definito poi con l’assoluzione dello S..

2.- Propone ricorso per cassazione l’avvocato Antonio Dell’Aquila, difensore di S.G. adducendo a ragione la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in quanto il collegio si è limitato ad evincere la pericolosità sociale dello S. senza vagliare accuratamente la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare situazioni di concreto pericolo sociale.

Per quanto attiene, infatti, alla pericolosità sociale del prevenuto sono emersi solo due precedenti per delitti contro il patrimonio commessi nel (OMISSIS) e la corte ha argomentato la sua decisione solo sulla base di generici controlli effettuati nel 2007 che attesterebbero la sua frequentazione con pregiudicati. Manca invece qualsiasi elemento dal quale evincere legami tra lo S. ed appartenenti ad organizzazioni malavitose, infatti il PM indica quale unico elemento fondante della sua pericolosità sociale la sentenza 30 maggio 2006 con la quale era stato condannato per il delitto di estorsione aggravata al fine di agevolare le attività criminose di associazioni camorristiche. Tale condanna era stata però annullata dalla Cassazione e con sentenza del 3 febbraio 2009 la corte di Appello di Napoli aveva assolto lo S. dai reati contestati.

3.- Il Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, con atto depositato il 19 gennaio 2011, ha concluso chiedendo che il decreto impugnato sia annullato con rinvio.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è fondato.

2.- E’ opportuno rilevare preliminarmente che secondo quanto stabilito dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, il decreto con il quale la corte di appello decide in ordine al gravame proposto dalle parti avverso il provvedimento del tribunale in materia di misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 3 della legge citata) è ricorribile per cassazione esclusivamente per violazione di legge, vizio, quest’ultimo, nel quale è compreso, per consolidata lezione interpretativa di questa Corte, quello della motivazione nella ipotesi in cui essa sia del tutto omessa ovvero apparente (ex plurimis: Sez. 5, Sent. 31.3.2010, n. 19061, Spina, Rv. 247502).

Sussiste nel caso di specie la denunciata violazione di legge sub specie della motivazione apparente ovvero mancante in ordine alla sussistenza del requisito ineludibile dell’attualità della pericolosità sociale giustificativa della misura impugnata.

Come, infatti, rilevato nelle sua richieste dal Procuratore Generale la motivazione addotta dalla corte territoriale non si confronta con i motivi di censura sollevati dall’appellante ma, solo in apparenza, li contrasta per di più svalutando acriticamente la sopravvenuta assoluzione dello S. nel procedimento per estorsione, cui contraddittoriamente fa riferimento per avvalorarne la pericolosità desunta dalla frequentazione di pregiudicati.

Anche di recente questa Corte (Cass. Sez. 1, Sent. 17.1.2011, n. 5838, Pardo, Rv. 249392) ha ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza 22.12.1980 n. 177, dichiarò la illegittimità, per violazione dell’art. 25 Cost., comma 3, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, n. 3, nella parte in cui elencava tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima, coloro che, per le manifestazioni cui avevano eventualmente dato luogo, davano fondato motivo di ritenere che erano proclivi a delinquere. Ne deriva che, in forza del regime risultante dall’intervento del giudice delle leggi, nel giudizio di prevenzione va categoricamente esclusa la prognosi negativa in ordine alla proclività a commettere azioni delittuose, dovendosi invece ancorare il relativo giudizio all’accertamento dell’attualità di una apprezzabile pericolosità desumibile da dati certi e oggettivamente significativi.

3.- Nel caso in esame il proposto è stato assolto dal delitto di estorsione in relazione al quale il procedimento di prevenzione era stato instaurato e le frequentazioni richiamate dal decreto impugnato, in quanto collegabili, secondo l’argomentazione della corte di appello, a quella imputazione, non sono di per se stesse idonee a delineare un quadro di pericolosità sociale quale richiesto dalla legge per l’applicazione della misura di prevenzione di cui trattasi. Conclusivamente il decreto gravato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.

P.Q.M.

La Corte annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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