Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45403 Giudice dell’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 1 ottobre 2010 il Tribunale per i minorenni di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava nei confronti di L.D.G. la sospensione condizionale della pena concessa dallo stesso Tribunale con sentenza 15 novembre 2005, irrevocabile il 18 marzo 2010.

Rilevava il giudice dell’esecuzione che la sospensione condizionale della pena era stata già concessa per due volte al condannato: con la sentenza 27 aprile 2006 del Tribunale monocratico di Catania, che lo aveva condannato a mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa per tentato furto aggravato, e con la sentenza 9 ottobre 2007 del GUP del Tribunale di Brescia che 10 aveva condannato alla pena di anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i reati di rapina aggravata e porto d’armi in concorso.

2.- Propone ricorso per Cassazione l’avvocato Salvatore Pappalardo, difensore L.D.G. deducendo vizio di motivazione in relazione all’avvenuto revoca della sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza 15 novembre 2005 del Tribunale per i minorenni di Catania. Sostiene il difensore che alla data di pronuncia della sentenza suddetta ancora non erano intervenute le pronunce 27 aprile 2006 del Tribunale monocratico di Catania e 9 ottobre 2007 del GUP del Tribunale di Brescia, per cui il beneficio della sospensione condizionale ben poteva essere concesso.

1.3.- Il Procuratore Generale Dott. Spinaci Sante, con atto depositato il 15 aprile 2011, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso infondato.

2.- In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dall’art. 168 c.p., comma 3 – che stabilisce che va disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate all’art. 164 c.p., comma 4 – ha natura dichiarativa in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione dell’art. 674 c.p.p., comma 1 bis, dal giudice dell’esecuzione.

Ed invero la revoca del beneficio ex art. 163 c.p. concesso con la sentenza 15 novembre 2005 del Tribunale per i minorenni di Catania, irrevocabile il 18 marzo 2010, operava di diritto in quanto nel concreto – il L. ne aveva usufruito già altre due volte essendo stato il medesimo beneficio concesso con due sentenze divenute irrevocabili in precedenza. Dunque, per il combinato disposto dell’art. 168 c.p., comma 3, ("la sospensione condizionale della pena è altresì revocata (ope legis) quando è stata concessa in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative") e di detto art. 164 c.p., comma 4, la terza concessione essendo avvenuta in violazione di legge, doveva essere revocata di diritto (Cass. Sez. 1, sent. 5.2.2009, n. 10742, PM in proc. Erra, Rv. 242885; Cass. Sez. 4, sent. 12.11.2009, n. 45316, PG in proc. Lanciane Rv. 245665).

3.- Da quanto sopra esposto consegue il rigetto del ricorso senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di incidente relativo alla revoca di sospensione condizionale di pena inflitta per reati commessi da soggetto minorenne, sicchè trova applicazione in via analogica la disciplina – di favore per i minorenni – della dispensa dalle spese processuali, positivamente stabilita dal D.Lgs. 8 luglio 1989, n. 272, art. 29 in relazione alle sentenze di condanna (Cass. Sez. 1, sent. 26.11.2008, n. 48166, Rv. 242438; S.U. Sent. 31.5.2000, n. 15, Rv. 216704).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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