Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45402

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. B.C., D.M.T., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli B. I. e B.F., ricorrono per cassazione avverso il provvedimento con il quale, in data 26.11.2009, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione con la quale avevano essi impugnato la confisca disposta in loro danno, su richiesta del Procuratore Generale, a mente della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, di cinque appezzamenti di terreno intestati a D.M.T., della ditta individuale "Telephon World" di B.D. avente ad oggetto attività di consulenza informatica e di cinque polizze assicurative presso l’Alleanza assicurazioni, intestate, rispettivamente, a B.C., D.M.T., B.F., B.U., B.I..

Denuncia il comune difensore dei ricorrenti, a sostegno del proposto gravame, la violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies ed il difetto di motivazione, in particolare osservando che:

– la Corte distrettuale, in data 10.7.2008, aveva rigettato l’istanza di sequestro preventivo dei beni confiscati perchè acquistati, i terreni, in epoca antecedente al 1993, e perchè non sproporzionati i restanti beni rispetto al valore di quelli dichiarati;

– la Corte distrettuale, con l’ordinanza impugnata ha proceduto alla confisca anche per gli acquisti anteriore al 1993 sulla base di una nota sentenza di legittimità;

– cionondimeno la confisca riguarda beni acquisiti nel 1983, eppertanto anteriormente all’entrata in vigore della disciplina regolatrice della confisca, risalente infatti al 1992;

– una parte dei beni, quelli di cui ai punti da nn. 1 a 7 della richiesta della P.G. (riguardanti ancora appezzamenti di terreno intestati a D.M.T.) risultano già confiscati con provvedimento emesso dal giudice della prevenzione, di guisa che la relativa domanda andava dichiarata inammissibile ed improcedibile;

– per i rimanenti beni la richiesta è priva di motivazione, sia perchè non rilevabile la necessaria sproporzione tra redditi dichiarati ed i beni stessi, sia perchè di modesto importo gli importi versati per le polizze;

– non hanno considerato i giudicanti che B.F. ed I. erano minorenni nel periodo considerato (1988-2005);

– anche la riferibilità al padre della ditta intestata al figlio non ha motivazione adeguata, dappoichè modesto l’investimento dichiarato, perchè B.F. dal 2004, epoca dell’investimento, viveva al di fuori della famiglia e perchè dal 2006 lo stesso B. ne ha formata una in proprio;

– in ordine ai beni confiscati intestati a terzi le premesse del provvedimento ablatorio devono essere provate e non sono presunte;

– la confisca della ditta non colpisce beni, bensì l’attività lavorativa di un giovane.

2. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

3. Le conclusioni del P.G. appaiono solo in parte condivisibili.

3.1 Giova premettere che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre la confisca di beni a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), consistono nella accertata configurabilità di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, nonchè nella presenza di seri indizi in ordine alla sussistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Cass., Sez. Unite, 19/01/2004, n. 920 e da ultimo Cass., Sez. 1, 19.1.2007, n. 15908).

Tanto sul rilievo che la funzione della norma di riferimento è quella di stabilire una presunzione relativa di illecita accumulazione, in presenza di patrimoni nella disponibilità di imputati di reati particolarmente significativi nella prospettiva dell’arricchimento criminale.

L’operatività di tale presunzione, peraltro, è subordinata alla condizione che la parte non dimostri la legittima provenienza del bene sequestrato.

Ne consegue che, qualora tale presunzione risulti superata dall’allegazione della parte privata che fornisca dati in sè incontroversi e significativi, il fondamento della presunzione legale viene meno e spetta, pertanto, alla parte pubblica controdedurre sul piano storico in merito alle allegazioni ed ai dati offerti dalla parte privata (Cass., Sez. 5, 10/02/2006, n. 9520).

3.2 Transitando ora dai principi alla fattispecie concreta, osserva la Corte che in ordine alla presunzione in parola il giudice a quo ha articolato una motivazione esaustiva, salvo quanto si dirà in appresso per i beni mobili, riferendo il coinvolgimento di B. C., fin dagli anni ottanta, in fatti-reato di natura associativa e mafiosa protrattisi poi fino ad epoca recente.

La corte di merito ha inoltre analiticamente acquisito dati certi in ordine alla produzione reddituale dei membri della famiglia, confrontandoli con i valori di acquisto dei beni immobili confiscati e deducendo dal confronto, con valutazione del tutto logica e ragionevole, la sproporzione giustificativa del provvedimento impugnato.

A fronte delle sintetizzate ragioni, la difesa ricorrente, a parte i rilievi in diritto di cui ora si tratterà, oppone argomenti (quelli innanzi riportati) di palese genericità e privi di apprezzabile profilo motivazionale.

3.3 Quanto, infine, alle questioni di diritto rappresentate col ricorso in esame, osserva la corte che esse trovano certa soluzione giuridica in forza di consolidati insegnamenti di questa Corte di legittimità.

E quindi, in relazione all’applicazione di disciplina normativa non in vigore al momento dell’acquisto dei beni confiscati, si rammenta, con Cass., Sez. 1, 15/01/2009, n. 8404, che la confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, così come modificata dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 220, lett. a), ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, ed è pertanto applicabile anche ai reati contro la P.A. commessi nel tempo in cui tale ipotesi di confisca non era prevista dalla legge, non operando il principio di irretroattività della legge penale, ma quello dell’applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato dall’art. 200 c.p. (Cass., Sez. 6, 06/03/2009, n. 25096; Cass., Sez. 3, 15/10/2002, n. 40703).

In relazione invece al tempo degli acquisti dei beni confiscati, richiama la Corte il principio di diritto secondo il quale il sequestro e la confisca ex D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, possono avere ad oggetto beni acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna, ovvero che abbiano un valore superiore al provento del medesimo reato (Cass., Sez. 1, 18/02/2009, n. 11269; Cass., Sez. 3, Sent, 09/07/2008, n. 38429).

3.4. Non ha, viceversa, la Corte territoriale adeguatamente dato conto del medesimo requisito in relazione alle polizze assicurative, e per la confisca della individuale "Telephon World", beni questi per i quali la deduzione della sproporzione cede a fronte del limitatissimo valore dei premi assicurativi e dell’investimento necessario per l’esercizio di consulenza informatica, comunque coerenti, salva diversa e più rigorosa giustificazione motiva, con la situazione reddituale puntigliosamente riportata nella motivazione.

4. Alla stregua delle esposte ragioni l’ordinanza gravata va pertanto annullata nella parte relativa ai beni appena indicati, con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame che tenga conto dei rilievi innanzi indicati.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla confisca delle polizze-vita e della ditta "Telephon World" e rinvia per nuovo esame al riguardo alla Corte di Appello di Reggio di Calabria.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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