Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45401

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza dell’I 1/6/10 il Gip del Tribunale di Lecce, giudice dell’esecuzione, a modifica di quanto statuito nel proprio decreto di archiviazione (per prescrizione) del 19/3/10 nei confronti di M. A. + 87 per il reato di traffico illecito e trasporto non autorizzato di rifiuti, revocava la confisca dei veicoli e dei mezzi a suo tempo sequestrati e disponeva il dissequestro e la restituzione degli stessi agli aventi diritto (anche non ricorrenti).

Si trattava di una serie di ditte che avevano ricevuto in appalto dall’Enel l’incarico di smobilitare linee elettriche dell’ente e che, così facendo, si erano trovate a gestire accumuli di pali e materiale vario, qualificabili come rifiuti, senza i necessari requisiti ed autorizzazioni. Di qui la confisca prevista dalla legge (D.Lgs. n. 22 del 1997, ora D.Lgs. n. 152 del 2006) dei veicoli abusivamente utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, beni strumentali alla commissione dei reati.

Melius re perpensa, il giudice dell’esecuzione riteneva che in tema di smaltimento di rifiuti (esclusa la previsione di intrinseca illiceità dell’art. 240 cpv. c.p.) la legge non prevedesse (come in altre aree di intervento repressivo come la lottizzazione abusiva o il contrabbando doganale) la confisca obbligatoria anche in caso di definizione del processo penale diversa dalla condanna o dall’applicazione di pena. Perchè ciò fosse era necessaria un’espressa disposizione, che nel caso mancava. A conforto richiamava la sentenza della sez. 1, della S.C. del 21/1/09, ric. Squillante:

nè a diversa conclusione poteva portare la sentenza a Sez. Un. della stessa S.C. del 10/7/08, ric. De Maio, posto che la normativa doganale che quella aveva in esame ordinava "sempre" la confisca e non, come nel caso dei rifiuti, in caso di condanna o di applicazione di pena.

Ricorreva per cassazione il Pm a quo, deducendo erronea interpretazione della legge. Premesso che la sentenza a S.U. De Maio estende ai casi previsti dalle legislazioni speciali le ipotesi di confisca obbligatoria fin lì limitate alle ipotesi di cui all’art. 240 cpv. c.p., tale era il caso anche della legge sui rifiuti, non diversa in questo da quelle sull’urbanistica e il contrabbando, differenti solo sul piano lessicale (nelle une la confisca è sempre disposta, nell’altra lo è – espressamente – in caso di condanna e di applicazione di pena e lo è – tacitamente o implicitamente – negli altri casi). Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo la scelta interpretativa del ricorrente, chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Venivano depositate distinte memorie difensive per alcuni soggetti interessati. L’avv. Bonsegna – per la Site srl, la Nuovapanelettric srl, la Alfieri Donato srl, la Agap srl, la ditta individuale Alfieri Donato Antonio – deduceva la tassatività dei casi di confisca obbligatoria previsti dal codice o dalle leggi speciali e l’impossibilità di estendere in malam partem, in via analogica, una pronuncia giurisdizionale, al di là degli stretti ambiti della pronuncia medesima (per altro verso non tutti i mezzi sequestrati erano strumentali al reato; contestate anche le singole responsabilità). L’avv. Cacciapaglia – per la ditta individuale ing. C.P. – negava in radice la correttezza della stessa interpretazione del Pm (riguardando le normative casi diversi di confisca obbligatoria e/o facoltativa). Chiedevano tutti l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Il ricorso va diversamente qualificato. Il giudice dell’esecuzione ha proceduto ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, espressamente richiamato (in tema di confisca) dall’art. 676 c.p.p., comma 1.

Il suo provvedimento (emesso de plano) andava pertanto opposto dalla parte interessata, provocando una decisione in contraddittorio.

La procedura delineata dall’art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4 non è derogabile. Tuttavia, in ossequio al principio di conservazione delle impugnazioni espresso dall’art. 568 c.p.p., comma 5, qualificato il ricorso come opposizione, gli atti vanno trasmessi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce per il corso ulteriore.

P.Q.M.

qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Lecce per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *