Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45399

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 25/6/10 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l’istanza di I.A. volta all’affidamento in prova al servizio sociale o alla detenzione domiciliare, osservando che, rispetto a recente valutazione dell’8/1/10, il detenuto aveva solo mostrato un qualche progresso nell’avviare la sua maturazione autocritica, mentre il datore del lavoro ipotizzato risultava di recente segnalato dai CC (il 9/4/09) per lesioni.

Ricorreva per cassazione il detenuto con atto a sua firma, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: non si era tenuto conto della positiva relazione di sintesi del 18/6/10 e dell’ammissione all’attività di lavoro in favore di soggetto mai incorso in sanzioni disciplinari e privo di precedenti penali. Erano state depositate dalla difesa due sentenze di assoluzione passate in giudicato che annullavano i carichi pendenti. Non esauriente il rilievo in ordine al possibile datore di lavoro.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per l’insufficiente valutazione dei contenuti della relazione di sintesi.

Il ricorso è fondato. Invero l’ordinanza impugnata, come correttamente osservato dal PG concludente, omette di considerare con la dovuta completezza un elemento di giudizio fondamentale nei casi in esame come la relazione di sintesi degli operatori penitenziari.

In concreto vi si fa cenno (l’assenza di nuovi dati rispetto a quelli della precedente valutazione, al di là di un recente progresso (non meglio precisato) mostrato dal detenuto nell’avvio di una maturazione autocritica), ma senza fornire elementi su cui (in uno con quelli segnalati dalla difesa) esercitare il dovuto vaglio di congruità argomentativa. Si impone pertanto l’annullamento e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *