Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45398 Competenza per territorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con decreto in data 15 luglio 2010 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile la richiesta proposta da O.G. volta ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione a seguito di notifica di ordine di carcerazione sospeso ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.

Rilevava il tribunale che l’istante, non detenuto, non aveva provveduto all’atto della presentazione della richiesta di concessione delle misure alternative, ad effettuare l’elezione di domicilio prevista dall’art. 677 c.p.p., comma 2, e, pertanto, la sua istanza doveva essere dichiarata inammissibile.

1.2.- Propone ricorso per Cassazione l’avvocato Quirino Iorio, difensore di O.G. adducendo a ragione violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 656, 677, 678, 161 e 162 c.p.p. nonchè travisamento per errata lettura degli atti rilevanti rispetto all’obbligo di elezione di domicilio nel procedimento di sorveglianza.

Afferma il ricorrente che in atti era presente un allegato all’istanza di concessione delle misure alternative intitolato "nomina di difensore di fiducia" all’interno del quale oltre alla nomina del difensore era altresì effettuata l’elezione di domicilio ai fini del procedimento di sorveglianza, pienamente valida ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 677 c.p.p..

Sostiene, altresì, che l’istante aveva ricevuto la notifica dell’ordine di carcerazione sospeso allorquando, sempre per un errore, era detenuto nel carcere di Campobasso, che all’atto della scarcerazione egli aveva eletto domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 3, e che tale elezione, non attenendo alla fase di cognizione ed essendo conseguente alla notifica dell’ordine di carcerazione con contestuale sospensione, deve essere considerata anche essa adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 677 c.p.p., comma 2.

Con motivi aggiunti depositati in data 8.3.2011 il difensore ribadisce la fondatezza del ricorso e fa presente che il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha preso atto dell’errore commesso e ha sospeso l’esecuzione del decreto gravato.

1.3.- Il Procuratore Generale Dott. Francesco Salzano, con atto depositato il 10 febbraio 2011, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è fondato.

2.- Poichè il ricorrente denuncia un errore in procedendo il Collegio ha proceduto a verificare, ricorrendo all’esame degli atti, se fosse veritiero il rilievo contenuto nel decreto impugnato concernente la mancanza di elezione di domicilio da parte dell’istante.

Invero risulta che O.G. con atto in data 18.5.2010 depositato contestualmente alla istanza per applicazione di misura alternative, effettuò anche l’elezione di domicilio contenuta nell’atto di nomina del difensore di fiducia da lui sottoscritta, con firma autenticata dal difensore medesimo. Poichè la richiesta di misura alternativa, proposta ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 6, era ritualmente corredata dalla dichiarazione di elezione di domicilio prevista dall’art. 677 c.p.p., e deve pertanto essere considerata ammissibile (S.U. Sent. 17.12.2009, n. 18775, Mammoliti, Rv. 246720) il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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