Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10861

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Svolgimento del processo

C.R. propose opposizione avverso l’atto di precetto notificatogli il 20 settembre 2006 dalla Telemarket S.p.A.,. col quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 2.494,09, in ragione di un assegno bancario che, unitamente ad altri tre, l’opponente aveva consegnato alla società, in pagamento di una statuina d’avorio acquistata per televendita; l’istante dedusse che, essendo l’oggetto danneggiato, si era avvalso del diritto di recesso e che, avendo la Telemarket S.p.A. comunicato di non accettare il recesso, l’opponente l’aveva denunciata per frode in commercio.

Concluse chiedendo la declaratoria di nullità del precetto e la condanna di controparte al risarcimento dei danni ed alle spese di lite. L’opposta non si costituì. Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha accolto l’opposizione e, per l’effetto, ha dichiarato non dovuta la somma di cui al precetto impugnato; ha condannato la convenuta al pagamento delle spese processuali.

Avverso la sentenza, la Telemarket S.p.A. propone ricorso straordinario per cassazione a mezzo di sette motivi. Non si difende l’intimato.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (12 marzo 2007).

1.- Il primo motivo del ricorso, con il quale si denuncia il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, perchè il giudice non avrebbe posto a carico dell’attore l’onere della prova come per legge, è inammissibile per difettosa formulazione del quesito di diritto. Infatti, il quesito è formulato in termini tali ("Dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se colui che propone opposizione a precetto è tenuto a fornire in giudizio la prova dei fatti modificativi ed estintivi della pretesa fatta valere dal creditore precettante") da non rendere in alcun modo evidente la questione di diritto sottoposta all’esame della Corte, poichè fa riferimento ad un principio assolutamente scontato in materia di regolamento dell’onere della prova nei giudizi di opposizione all’esecuzione; esso quindi è espresso in termini generici e senza alcun cenno al caso di specie, in particolare con riguardo alla situazione di fatto e di diritto dedotta in giudizio.

Conclusivamente, il quesito di diritto non consente; a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dalla ricorrente con riferimento alla fattispecie concreta nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita alcuna valida sintesi logico- giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020 del 30 ottobre 2008).

2.- Analoga conclusione va presa con riferimento a tutti gli altri motivi di ricorso, con i quali sono denunciate le violazioni di cui appresso, illustrate dai quesiti di diritto, pure appresso riportati:

secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ., concluso col seguente quesito di diritto: "Dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se una scrittura possa far prova a favore di chi l’ha sottoscritta e prodotta in giudizio nei confronti della controparte";

– terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e art. 291 cod. proc. civ., concluso col seguente quesito di diritto: "Dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se la contumacia del convenuto introduca deroghe al principio dell’onere della prova e consenta di ritenere non controversi o pacifici i fatti dedotti, ma non provati dall’attore";

quarto motivo: violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 67, comma 2, concluso col seguente quesito di diritto: "Dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene che il consumatore va a restituire sia condizione essenziale per il valido esercizio del diritto di recesso";

quinto motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., concluso col seguente quesito di diritto: "Dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se il giudice possa pronunciare oltre i limiti della domanda";

– sesto motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490- 1492 e 2697 cod. civ., concluso col seguente quesito di diritto:

"Dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se il compratore che lamenti l’esistenza di un vizio e richieda la risoluzione del contratto di compravendita debba provare l’esistenza del vizio stesso";

– settimo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490 e 1492 cod. civ. e del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 64, concluso col seguente quesito di diritto: "Dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se il recesso di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 64, sia istituto diverso dalla risoluzione contrattuale ex art. 1492 c.c., con diversi presupposti e conseguenze".

3.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che l’intimato non si è difeso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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