Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45397

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, in data 22.06.2010, rigettava la sua istanza volta all’ammissione alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, sul rilievo della permanenza di una sua pericolosità sociale dedotta dai precedenti in espiazione, dagli esiti negativi delle precedenti, analoghe misure in suo favore riconosciute, delle pessime e motivate notizie di polizia e degli esiti negativi dell’indagine svolta dall’UEPE, propone ricorso per cassazione P.R., assistita dal suo difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento perchè viziata, a suo avviso, da violazione di legge ed illogicità della motivazione.

1.1 Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente che non avrebbe il tribunale valutato una delle conclusioni precisate dalla ricorrente ed esattamente la richiesta relativa alla misura della detenzione domiciliare, sulla quale nulla dice il provvedimento impugnato, per questo viziato sotto il profilo della violazione di legge, perchè ignorata una domanda precisa, e del difetto di motivazione, giacchè nulla dedotto a sostegno del relativo rigetto.

1.2 Col secondo motivo di doglianza deduce altresì la difesa ricorrente il difetto di motivazione in ordine al rigetto della istanza principale, quella relativa all’affidamento al servizio sociale, e tanto sul rilievo che la relazione dell’UEPE non sarebbe affatto sfavorevole alla ricorrente, come affermato nel provvedimento impugnato, tanto che il P.G. di udienza ebbe ad esprimersi favorevolmente alla domanda dell’interessata.

2. Con requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per la inammissibilità dell’ordinanza impugnata.

3. La doglianza merita di essere positivamente valutata.

3.1 Il Tribunale territoriale ha fondato il provvedimento di rigetto sugli argomenti innanzi sintetizzati, da ritenersi congrui rispetto al rigetto della domanda principale, ma, come difensivamente denunciato, nulla ha esso opinato in ordine alla domanda subordinata, anch’essa di palese rilievo giuridico-processuale, relativa all’istanza volta alla concessione della detenzione domiciliare.

3.2 La motivazione si appalesa pertanto congrua soltanto rispetto alla domanda principale, giacchè argomentato il relativo rigetto (si richiamano nuovamente le ragioni del tribunale all’inizio sintetizzate) e contrastata difensivamente detta motivazione con deduzioni generiche ed aspecifiche. La relazione dell’UEPE è stata infatti correttamente richiamata dal tribunale nella parte, non negata dall’interessata, in cui ha sottolineato la mancanza di una ripensamento critico delle sue condotte delittuose ed a ciò ha aggiunto il Tribunale la valorizzazione di altri dati di indiscutibile significatività ai fini della decisione, quali la rilevanza sociale dei precedenti in espiazione, il fallimento grave di precedenti, analoghe misure, le pessime informazioni di polizia motivate specificamente.

3.3 Omessa è stata, viceversa, la motivazione in ordine al rigetto della domanda subordinata e siffatta palese omissione rileva sia sotto il profilo del difetto di motivazione, sia sotto quello della violazione di legge, giacchè violato l’obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale e quello che fa obbligo al giudice di rispondere alla domanda della parte.

4. L’ordinanza in esame va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per nuovo esame della domanda relativa alla misura della detenzione domiciliare.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla detenzione domiciliare e rinvia per nuovo esame al riguardo, al Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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