Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45395

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 29 aprile 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro respingeva il reclamo proposto da D.L.B.G. avverso l’ordinanza 11 dicembre 2009 per la parte in cui aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata per i periodi di detenzione compresi tra il (OMISSIS).

Rilevava il tribunale che correttamente il magistrato di sorveglianza non aveva concesso il beneficio per i periodi compresi tra il (OMISSIS) in quanto successivamente ai suddetti periodi il detenuto aveva riportato condanne per resistenza a pubblico ufficiale, commessa il (OMISSIS), per violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, commesse il (OMISSIS), e per associazione a delinquere di stampo mafioso ed altri reati consumati dal (OMISSIS), in quanto la commissione di delitti dopo i periodi di carcerazione patiti era dimostrativa di una partecipazione solo formale ed apparente, nel corso dei suddetti periodi, all’opera di rieducazione. Quanto al periodi ricadenti nel (OMISSIS) essi erano inficiati dal rapporto disciplinare riportato il (OMISSIS) per atteggiamento scorretto nei confronti di un agente di polizia penitenziaria, sanzionato con l’esclusione per giorni due dalle attività in comune, senza che dalle risultanze acquisite emergesse in alcun modo che il reclamante avesse subito provocazioni da parte dell’agente.

2.- Propone ricorso per Cassazione l’avvocato Cantelli Giovanni, difensore di D.L.B.G. adducendo a ragione violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 54 O.P..

Lamenta il ricorrente che il tribunale abbia valutato le complessive emergenze procedimentali evidenziate dalla difesa limitandosi alla mera riproposizione delle argomentazioni poste a fondamento dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza. In particolare per il semestre dal 15.6.1999 al 15.6.2000 il tribunale non ha risposto alla doglianza difensiva concernente la pregressa concessione da parte di un magistrato di sorveglianza dello stesso ufficio del beneficio con ordinanza del 10.9.1998, nè esauriente la generica affermazione del giudice di primo grado, richiamata in ordinanza, che l’istante avrebbe commesso successivamente e durante tali periodi gravi reati.

Secondo la giurisprudenza costante di legittimità la valutazione della partecipazione all’opera di rieducazione deve essere, infatti, operata frazionatamente per semestri. Riguardo al periodo dal (OMISSIS) il ricorrente aveva evidenziato nel reclamo che non vi erano elementi dai quali desumere una sua mancata partecipazione all’opera di rieducazione ma in proposito il tribunale ha genericamente affermato che successivamente a tali periodi il condannato aveva commesso reati già accertati in sede giudiziaria senza considerare, e motivare sul punto, che invece per il semestre successivo il beneficio era stato concesso. Anche in relazione agli altri periodi per i quali il beneficio era domandato il tribunale ha genericamente evidenziato la mancata partecipazione all’opera di rieducazione senza compiere una valutazione complessiva e globale del comportamento dell’istante e della rilevanza delle eventuali infrazioni e della loro incidenza sul programma di recupero.

3.- Il Procuratore Generale Dott. Galati Giovanni, con atto depositato il 18 marzo 2011, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1.- Deve essere rilevato in primo luogo che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. 1, sent.

6.5.2008, n. 21689, Santoro, Rv. 239884; Sez. 1, sent. 13.5.2010, n. 20889, Monteleone, Rv. 247423) se di regola è la condotta del condannato nel corso della detenzione che deve formare oggetto della valutazone del giudice, frazionata per semestri, in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 54 O.P., anche le condotte realizzate dopo il ritorno in libertà possono giustificarne retroattivamente il diniego quando – come nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza abbia valutato, con apprezzamento di merito supportato da motivazione adeguata e congrua, con riferimento alla reiterazione di condotte delittuose anche gravi da parte del D.L.B. dopo il rientro in libertà- venga con giudizio globale considerato dimostrativo di non effettiva partecipazione del soggetto alla precedente opera di rieducazione, esprimendo il sostanziale rifiuto della risocializzazione cui le attività di trattamento sono preordinate.

Invero della concessione della liberazione anticipata, quando, dopo la custodia cautelare, il soggetto in stato di libertà abbia continuato a delinquere, commettendo anche gravi reati come nel caso di specie, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extramurario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla rilevando l’assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il condannato deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all’opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti. In altri termini, secondo il principio di diritto affermato da questa Corte "la risocializzazione del condannato, ai fini della concessione della liberazione anticipata, deve essere effettiva e concreta e non solo formale o meccanica o "di comodo", perchè il trattamento cui è sottoposto il detenuto è finalizzato alla tangibilità dei risultati onde non favorirne l’utilizzo strumentale e meramente utilitaristico" (Sez. 1, sent.

24.11.2010, n. 45586, Riina, Rv. 249173).

2.- Considerazioni in gran parte analoghe valgono riguardo al diniego del beneficio per il periodo compreso tra il (OMISSIS), rispetto al quale i giudici di merito, con valutazione in fatto non ripetibile nel giudizio di legittimità, hanno ritenuto che il rapporto disciplinare del 24.6.2006, a seguito del quale vennero inflitti al D.L. B. giorni due di esclusione dalle attività in comune, fosse indicativo di una non adeguata partecipazione alle attività trattamentali e di recupero educativo.

3.- Per le ragioni sopraesposte il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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