Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10841

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il comune di Roma ricorre per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, n. 191/5/2006, che ha confermato la decisione di primo grado, di accoglimento di un ricorso della Nuova comunicazione s.p.a.

avverso un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità.

La sentenza ha condiviso l’affermazione del primo giudice in ordine al fatto che l’accertamento era stato emesso nell’erroneo presupposto di una maggior durata del periodo di affissione.

L’intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. – Il motivo di ricorso si articola al proprio interno in due censure, essendo dedotta (a) un’ omessa o insufficiente motivazione circa, un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) e (b) una violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 9 e 12 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Premessa comune è che dai verbali della polizia municipale sarebbe emersa la durata effettiva ultratrimestrale dell’esposizione pubblicitaria di cui è causa, concernente un telo su ponteggi mancante di asseverazione comunale secondo la propugnata interpretazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8.

Il ricorrente deduce di aver fondato il proprio appello su tale specifico profilo, per avere cioè la commissione tributaria provinciale erroneamente ritenuto la congruità dei versamenti effettuati dalla contribuente nonostante – appunto – la durata ultratrimestrale della collocazione dell’impianto pubblicitario. E sostiene che la sentenza di secondo grado "non si è pronunciata affatto sul punto decisivo della controversia", questo essendo consistito giustappunto nel fatto che l’affissione era durata per più di tre mesi.

2. – Sennonchè devesì osservare che, a dispetto della così riassunta critica, l’unico quesito di diritto, che conclude l’esposizione del. motivo, è formulato sull’interrogativo "se, nell’ipotesi di affissione di pubblicità ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, di durata complessiva effettiva ultratrimestrale, sia dovuta o meno l’imposta comunale di pubblicità nella misura stabilita per l’intera annualità".

Appare di assoluta evidenza che il quesito, modellato sull’errore di diritto nell’applicazione dell’art. 12 cit., non riflette la censura.

Giacchè la doglianza che ne è alla base non riguarda un’affermazione giuridica della sentenza, contraria a quanto nella norma è con chiarezza stabilito, sebbene un’asserita omessa valutazione del punto decisivo della causa, rappresentato dal previo accertamento della assunta situazione di fatto che il telo pubblicitario era stato affisso – dall’appellata – per un periodo superiore al trimestre.

3. – Tanto si rivela dirimente ai fini dell’inammissibilità del motivo, anche prescindendo dalla mancanza di autosufficienza sul correlato profilo delle risultanze del richiamato verbale della polizia municipale di Roma.

L’inammissibilità consegue difatti alla violazione dell’art. 366-bis c.p.c. stante la genericità e non la pertinenza del quesito di diritto.

Il quesito deve essere formulato, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in una maniera specifica e chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr.

sez. un. n. 36/2007). Ed è in tal senso manchevole, al pari di quello generico o implicito, quando risulti come nella specie formulato in modo tale da non risultare coerente con la proposta censura e da presupporre inammissibili accertamenti di fatto (v. per tutte, di recente, Cass. n. 11392/2011).

4. – L’inammissibilità del motivo, per inidoneità del quesito prospettato, determina il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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