T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-01-2012, n. 211 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente già docente precario dì Canto nei conservatori di stato chiedeva di partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione indetta con O.M. n. 247 del 1999, sostenendo e superando brillantemente le prove, con il punteggio massimo. È stato però escluso da tale procedura per asserito difetto dei requisiti di servizio previsti.

Sostiene parte ricorrente che:

1) a dire del Ministero il C., al 25/5/99, non aveva ancora maturato i 360 giorni di servizio nei Conservatori di Stato ritenuti necessari pe l’accesso alla sessione abilitante;

2) tale servizio era però ampiamente posseduto alla data del 27/4/00, indicato dalla L. n. 306 del 2000 e dall’O.M. n. 1 del 2001 quale momento utile per la maturazione del requisito, in parallele ed identiche procedure abilitanti, per tutto il restante personale della scuola;

3) il ricorrente aveva anche prestato servizio di insegnamento di CANTO nelle scuole secondarie di II grado, nell’ ambito di corsi sperimentali approvati dal Ministero. Tale servizio era sufficiente alla maturazione del requisito entro il 25/5/99.

Ciononostante, l’Amm.ne resistente escludeva il ricorrente dalla procedura, peraltro dopo la sua conclusione e dopo che lo stesso era stato conseguentemente incluso nella graduatoria nazionale ad esaurimento, finalizzata al conferimento delle nomine a tempo determinato ed indeterminato, disciplinata dal D.M. 7 dicembre 2000, n. 426.

Avverso il decreto (del 4/10/00) di esclusione dalla sessione di esami, il ricorrente proponeva ricorso gerarchico.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna la decisione reattiva giustiziale indicata in epigrafe, deducendo doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere e prospettando questione di illegittimità costituzionale.:

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato improcedibile per difetto sopravvenuto di interesse a ricorrere.

Ed invero come dichiarato da parte ricorrente con memoria 10.11.2011 il prof.ssa C. a seguito della proposizione di apposita istanza è stato ammesso con riserva alla sessione riservata per gli esami di abilitazione svoltasi presso il conservatorio di Musica "Respighi" di Latina , superando l’esame finale e conseguendo l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento per l’insegnamento di canto e l’assunzione a tempo indeterminato a far tempo dall’a.a.2003-2004. Ne consegue che l’acquisita abilitazione ad efficacia interinale è stata sanata per effetto dello ius superveniens, intervenuto nelle more del giudizio, di cui all’art.l’art. 4, comma 2- bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 ("Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione"), convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, per effetto del quale:

"Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".

Su tale base, e richiamando decisioni giurisprudenziali intervenute in materia (Tar Sicilia, Catania, IV, nn. 96 e 1192 del 2008, confermate in sede cautelare dalla C.G.A. nn. 864 e 967 del 2008), è stato chiesto che la Sezione dichiari l’intervenuta cessazione della materia del contendere, dando atto in sentenza che, nella sopravvenienza dell’enunciata disposizione legislativa, la ricorrente ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento con consolidata assunzione a tempo indeterminato a far tempo dall’a.a.2003-2004..

In tale situazione pertanto è venuto meno qualunque interesse della parte ricorrente a veder caducato un atto della procedura abilitativa i cui effetti sono stati resi definitivi ope legis dal legislatore.

Ed invero come già evidenziato da questa Sezione con sentenza n.6113/2008 "……la norma di cui all’art. 4 , comma 2-bis della L. n. 168 del 2005 estende agli esami di abilitazione professionale il principio c.d. di assorbimento, elaborato dalla giurisprudenza con riferimento esclusivo agli esami scolastici di maturità.

" Dal punto di vista processuale la nuova normativa speciale fa venire meno la materia del contendere a causa di un "factum principis", essendo la legge medesima a prevedere, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, il conseguimento della abilitazione professionale o del titolo, per il quale concorrono.

" 2.2.- Quanto precede costituisce ormai pacifico arresto giurisprudenziale (CdS, IV, 7 luglio 2008, n. 3389; Tar Campania, Napoli, VIII, 19 marzo 2009, n. 1512; IV, 21 giugno 2007, n. 3408; id. 19 giugno 2006, n. 3653), con l’opportuna puntualizzazione che la possibilità di sanatoria introdotta dal precitato art. 4 comma 2 bis, della L. n. 168 del 2005 deve ritenersi ammessa soltanto per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio risulti regolamentato nell’ordinamento interno ma non riservato ad un numero chiuso di professionisti, mentre va esclusa per le selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato (Tar Liguria, II, 11 ottobre 2007, n. 1730).

"Va poi significativamente soggiunto che, da ultimo, la norma "de qua" ha superato il vaglio di costituzionalità del Giudice delle leggi (sentenza 9 aprile 2009, n. 108), che ha disatteso i rilievi circa la sua non ragionevolezza nella considerazione che il presupposto per l’applicazione della disposizione impugnata, e cioè che vi sia stato un nuovo accertamento dell’idoneità del candidato con la ripetizione delle prove o con una nuova valutazione di esse, si risolve in un accertamento amministrativo che produce l’effetto del conseguimento dell’abilitazione, che la disposizione rende irreversibile. ..".

Sulla base delle suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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