Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10840

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il comune di Roma ricorre per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, 192/5/2006, che ha confermato la decisione di primo grado, di accoglimento di un ricorso della Nuova comunicazione s.p.a. avverso un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità.

La sentenza ha condiviso l’affermazione del primo giudice in ordine al fatto che l’accertamento era stato emesso nell’erroneo presupposto di una maggior durata del periodo di affissione. L’intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, difettando la prova del perfezionamento della notifica eseguita a mezzo del servizio postale.

Sono in atti, invero, esclusivamente l’annotazione, in calce al ricorso stesso, di avvenuta attivazione del procedimento di notificazione a mezzo del servizio postale e l’attestazione di spedizione.

Non risulta prodotta la cartolina di ricevimento del plico raccomandato.

In mancanza della costituzione dell’intimato essendo onerato il ricorrente della prova documentale all’uopo rilevante (v. sez. un. n. 627/2008), non resta alla Corte che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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