Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-11-2011) 07-12-2011, n. 45878

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 9 dicembre 2010 la Corte d’appello di Catanzaro confermava la condanna di B.D. in ordine al delitto previsto dell’art. 336 c.p., per avere, brandendo un coltello, minacciato la guardia giurata in servizio di sicurezza al palazzo di giustizia – che tre ore prima lo aveva allontanato per la condotta disturbante – dicendo che l’avrebbe squartata se la prossima volta si fosse permessa di intervenire.

L’imputato ricorre contro detta sentenza e denuncia l’erronea applicazione dell’art. 336 c.p., assumendo che avrebbe minacciato il pubblico ufficiale per reazione contestatrice verso il di lui intervento, senza la finalità di costringerlo a omettere per il futuro un atto del suo ufficio. Con memoria difensiva aggiunge che nè il giudice d’appello nè il capo d’imputazione precisano quale sarebbe l’atto d’ufficio che si sarebbe voluto influenzare.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha esattamente inquadrato la condotta tenuta dal ricorrente nella fattispecie di reato prevista dall’art. 336 c.p., comma 1, osservando che la minaccia esercitata, alla stregua del tenore delle espressioni usate, era finalizzata a costringere la guardia giurata ad astenersi dall’intervenire nei suoi confronti in occasione di futuri accessi al palazzo di giustizia. La minaccia insomma aveva lo scopo di costringere l’incaricato del servizio di sicurezza a omettere un atto del servizio, tollerando la reiterazione delle intemperanze con le quali l’imputato aveva già messo in pericolo l’ordine pubblico all’interno del palazzo di giustizia.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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