Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-11-2011) 07-12-2011, n. 45877Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza dell’8 febbraio 2011 la Corte d’appello di Napoli confermava le condanne di:

– P.M.: a) alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione più la multa per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di lesioni volontarie in danno di Pa.Ru. e di detenzione e porto abusivi di arma da fuoco; b) alla pena di mesi dieci di reclusione più la multa, per i reati, anch’essi uniti dal vincolo della continuazione, di minaccia grave in danno di T.S. e di detenzione e porto abusivi di arma da fuoco; reati tutti aggravati ex D.L. n. 151 del 1991, art. 7;

– R.G. alla pena di anni uno di reclusione più la multa, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di lesioni volontarie in persona di L.T.A., detenzione e porto abusivi di arma da sparo e ricettazione dell’autovettura utilizzata per il ferimento del predetto L.T..

Contro la sentenza ricorrono entrambi gli imputati.

2. P. denuncia l’inosservanza dell’art. 81 c.p., comma 2, per il mancato riconoscimento della continuazione tra i due gruppi di reati sopra precisati, assumendo che i reati, trovando causale comune nell’attuazione del programma criminoso proprio dell’associazione camorristica di appartenenza, erano tutti compresi fin dall’inizio nella determinazione generica integrante il disegno criminoso.

2.1 Il ricorso di P. è manifestamente infondato, perchè il programma criminoso proprio dell’associazione per delinquere è concetto diverso e distinto dal disegno criminoso che caratterizza il reato continuato. La continuazione tra più reati, infatti, richiede la rappresentazione, fin dall’inizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali e, pertanto, è ravvisabile solo quando risulti che l’autore abbia già previsto e deliberato in origine e per linee generali l’iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda; ne consegue che la partecipazione ad un’associazione per delinquere non può costituire, di per sè sola, prova dell’unicità di disegno criminoso tra reati commessi per il perseguimento degli scopi dell’associazione medesima (v. Cass., Sez. 1, 15.11.2000, Barresi, rv 218397).

In conformità alla corretta interpretazione del concetto di reato continuato il giudice a quo ha ritenuto che l’adesione del ricorrente al programma criminoso del sodalizio mafioso non fosse idoneo a costituire la comune radice ideativa dei ferimenti oggetto dei due gruppi di reato sopra richiamati, che furono deliberati e attuati in ragione di diverse, contingenti esigenze criminali, non riconducibili ad un’unica, seppure generica, previsione originaria.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.

3. R. denuncia, con riferimento alla condanna per il reato di rotazione, l’erronea applicazione della disciplina del concorso nel reato, assumendo ch’egli, pur essendo mandante del ferimento di L. T.A., non poteva prevedere che gli esecutori, per realizzare il mandato, avrebbero ricettato un’autovettura rubata.

3.1 Il ricorso di R. è manifestamente infondato, perchè il giudice a quo, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il ricorrente, nel conferire ai sodali l’incarico di ledere a colpi di arma da fuoco la vittima, s’era prefigurato anche l’utilizzo, da parte degli esecutori materiali di un’autovettura rubata per portarsi sul posto e garantirsi la fuga, secondo il modus agendi normalmente impiegato per simili imprese criminali.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille per ciascuno alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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