T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 10-01-2012, n. 193 Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 18 gennaio 2010 e depositato il successivo 9 febbraio, la Soc. Laboratorio diagnostico Bravetta impugna la nota in epigrafe indicata, con cui è stata respinta la richiesta dalla stessa avanzata volta ad ottenere l’aumento del budget per l’anno 2009.

Riferisce di essere una struttura sanitaria privata che opera in regime di accreditamento con il S.S.N. e di aver soddisfatto, dal mese di febbraio 2009, un numero ingente di richieste di prestazioni sanitarie in ragione della riduzione dei servizi sanitari offerti ai cittadini causata dalla revoca dell’accreditamento provvisorio al complesso ospedaliero S. Raffaele, ubicato nell’ambito territoriale ove insiste la ricorrente Struttura.

Precisa che il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta per la Sanità, n. 9 del 30 gennaio 2009 ha previsto, tra l’altro, che la Regione Lazio, a consuntivo, avrebbe provveduto a ridistribuire tra i soggetti che avessero erogato prestazioni eccedenti il tetto di spesa a causa di particolari situazioni territoriali, l’eventuale quota parte dello stanziamento complessivo non assorbita e ad accantonare la somma di Euro 500.000,00 per far fronte, fra l’altro, all’evenienza di casi di maggior fabbisogno assistenziale rispetto a quanto autorizzato qualora non fosse stata possibile la compensazione con le somme residue non assorbite dalle singole strutture.

Sicché, alla luce di detta previsione, con istanza dell’8 ottobre 2009, ha richiesto alla Regione Lazio la rideterminazione del budget assegnato.

Con la nota impugnata, la domanda è stata respinta.

Avverso il predetto provvedimento deduce:

1. violazione e falsa applicazione del decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta per la Sanità, n. 9 del 30 gennaio 2009; difetto di istruttoria; violazione del principio dell’affidamento; violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 ovvero motivazione incongrua.

Assume la ricorrente che in ragione delle previsioni del decreto n. 9 il Laboratorio è stato indotto a non sospendere l’erogazione delle prestazioni una volta raggiunto il tetto, sicché, sotto tale profilo, appare violato anche il principio dell’affidamento.

Inoltre, la nota impugnata è palesemente carente di motivazione, poiché mancano le ragioni giustificatrici della decisione di rigetto. Né può assurgere a motivazione il riferimento alla circostanza che la AUSL di riferimento (Roma/D) non abbia trasmesso il parere di competenza, poiché ciò costituisce solo un momento dell’attività istruttoria.

2. violazione del principio del buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento anche in relazione agli artt. 3, 32 e art. 41 della Costituzione; ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990.

Deduce la ricorrente Struttura che è pacifico che per la determinazione del budget la Regione prende a riferimento il solo dato storico riferito agli anni pregressi, sicché per il 2009 sono stati confermati i tetti di spesa determinati per l’anno 2008, criterio che si risolve per la ricorrente in un budget determinato sulla base del budget 2006, che era già iniquo, in quanto disancorato sia da una valutazione in ordine ai costi sostenuti dalla struttura sia in ordine al flusso di domanda. In queste condizioni, la Struttura non è stata in grado di rimodulare la produzione allorquando ha dovuto fronteggiare il fabbisogno assistenziale di un inatteso numero di utenti né avrebbe potuto negare la prestazione, poiché, operando diversamente, si sarebbe esposta a gravi conseguenze penali.

La Regione Lazio, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanze nn. 1734 del 2010 e 3022 del 2011 sono stati disposti incombenti istruttori:

All’Udienza del 23 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, oggetto del presente gravame è la pretesa di parte ricorrente a vedersi rideterminato il budget 2009 in ragione dell’aumento delle prestazioni erogate, causato dalla revoca dell’accreditamento provvisorio al complesso ospedaliero S. Raffaele, ubicato nell’ambito territoriale ove insiste la ricorrente Struttura.

Il ricorso non merita accoglimento.

E’ utile ricordare che la Delib. n. 174 del 21 marzo 2008, in attuazione del Piano di rientro, integrato dal decreto Commissariale n. 23 del 5 settembre 2008, ha individuato i budget per l’anno 2008. A sua volta il Decreto n. 44 del 17 novembre 2008, in relazione alla specialistica ambulatoriale, ha confermato per l’anno 2009 il medesimo livello di finanziamento e di remunerazione dell’anno 2008. Con il decreto n. 9 del 30 gennaio 2009 sono stati, quindi, fissati i budget per il 2009.

Con ciò si vuole intendere che i budget devono essere determinati nella misura imposta dalla programmazione regionale, che fissa i corrispettivi preventivati, i quali costituiscono un limite insuperabile di spesa sostenibile con il Fondo sanitario.

Ora, la ricorrente invoca particolari contingenze che l’avrebbero indotta a superare il tetto di spesa assegnatole per l’anno 2009, e ciò in forza della previsione contenuta nel decreto n. 9 del 2009, secondo cui la Regione, a consuntivo- a seguito di specifiche valutazioni di maggior fabbisogno assistenziale legato a particolari situazioni territoriali e di concerto con le competenti AA.SS.LL. – provvederà a ridistribuire, tra i soggetti che abbiano erogato prestazioni eccedenti il tetto di remunerazione assegnato, l’eventuale quota parte del tetto di spesa complessivo non assorbita dalle singole strutture (p. 4 del Considerato del decreto n. 9 del 2009), ovvero l’accantonamento, anch’esso previsto dal citato decreto n. 9, di Euro 500.000,00 per far fronte a situazioni di cui "il budget 2008 non ha tenuto conto…".

Orbene, l’assunto della ricorrente che basa la propria pretesa sull’inaspettato aumento di prestazioni dovute alla circostanza di dover sopperire alla revoca dell’accreditamento provvisorio al complesso ospedaliero S. Raffaele non appare plausibile.

Invero, la Regione Lazio ha provveduto a richiedere alle AA.SS.LL. competenti di individuare le situazioni che avrebbero potuto essere ricondotte alle previsioni sopra riportate, determinate sulla base di elementi oggettivi. Tali situazioni, tuttavia, non sono emerse.

In punto di fatto, non è di poco conto la considerazione che nell’ambito territoriale in cui opera la struttura sono presenti un numero elevato di operatori sanitari che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio con onere a carico del SSN.

L’elevato numero di presidi presenti nella XVIII Circoscrizione, sia pubblici che privati, conduce a ritenere insussistente la necessità assoluta di erogare le prestazioni eccedenti il proprio budget, potendo gli assistiti ottenere le prestazioni richieste presso altre strutture.

Come è stato affermato da questa Sezione (TAR Lazio, Sez. III quater, n. 3255 del 2010), la decisione della struttura sanitaria di erogare prestazioni "extrabudget" costituisce un fatto colposo suscettibile di cagionare causalmente il danno alla struttura medesima, che il creditore avrebbe potuto in toto evitare, usando l’ordinaria diligenza, secondo i principi di cui all’art. 1227 del codice civile.

D’altro canto, la chiusura di una struttura in un ambito territoriale in cui operano numerose analoghe strutture non può tradursi in un fabbisogno assistenziale legato a particolari situazioni territoriali, come richiede la disposizione del decreto n. 9 del 2009, invocata dalla ricorrente.

Da ultimo va sottolineato che in relazione a quanto affermato dalla ricorrente circa l’esposizione a gravi risvolti penali nel caso avesse rifiutato le prestazioni eccedenti il proprio budget, la giurisprudenza ha più volte sostenuto che soltanto le strutture pubbliche sono vincolate a rendere le prestazioni sanitarie richieste, non sussistendo tale obbligo a carico delle strutture private, le quali, al di là del tetto di spessa alle stesse assegnato, non hanno tale incondizionato obbligo, potendo, in alternativa, negare la prestazione (TAR Lazio, Sez. III, 1 giugno 2008, n. 5761) ovvero erogarla con oneri a carico del richiedente.

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

In considerazione della particolarità della vicenda, il Collegio reputa opportuno disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa, tra le parti, le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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