Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-11-2011) 07-12-2011, n. 45876 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza dell’11 novembre 2011 la Corte d’appello di Milano confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Lodi a C. S. per il delitto di detenzione illecita di kg. 4 di cocaina contenenti kg. 1,147 di principio attivo.

L’imputato ricorre per cassazione e, reiterando le eccezioni già sollevate nei giudizi di merito, denuncia:

1. la nullità della notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio immediato sotto il duplice profilo: che l’impiego del telefax non era stato autorizzato dal giudice e che il difensore non l’aveva ricevuto;

2. la nullità della sentenza per violazione delle regole sulla competenza per territorio, deducendo che nel corso del dibattimento, alla stregua delle testimonianze rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria, era emersa la nuova circostanza che la detenzione dello stupefacente sequestrato nel territorio del Tribunale di Lodi era iniziata a (OMISSIS), per cui l’eccezione di incompetenza a quel punto sollevata dalla difesa doveva ritenersi tempestivamente proposta.

Con memoria difensiva insiste sulla tempestività dell’eccezione di incompetenza territoriale.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, perchè reitera, tal quali, le medesime censure che il giudice d’appello ha già confutato con argomentazioni assolutamente corrette sia in fatto che in diritto.

Invero, in ordine alla nullità di cui al primo motivo, i giudici di merito hanno osservato che il telefax destinato al difensore era giunto all’interessato sia perchè così risultava dal rapporto di trasmissione sia perchè la cancelleria ne aveva verificato l’avvenuta ricezione interpellando la segreteria del difensore (v. documenti inseriti nel fase. 3^ degli atti dib.). Sulla validità della notificazione non incide la mancata apposizione dell’autorizzazione del giudice all’utilizzo del telefax, avendo la notifica raggiunto il suo scopo (v. Cass., Sez. 4, 21.3.2007 n. 24842, Lo Bocchiaro).

In ordine al secondo motivo, si osserva che, a norma dell’art. 21 c.p.p., comma 2, l’incompetenza per territorio, quando manchi l’udienza preliminare, deve essere eccepita, a pena di decadenza, "entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1". Tale termine, posto a garanzia della speditezza del processo, è invalicabile, cosicchè le eventuali nuove emergenze istruttorie sopravvenute nel corso del dibattimento, che rivelino che il reato è stato commesso in luogo che non ricade nella circoscrizione del giudice procedente, sono irrilevanti, operando la regola della perpetuano iurisdictionis (v. Cass., Sez. 6, 4.5.2006 n. 33435, rv 234347- 8 – Sez. 1, 9.4.1992, Bumbaca, rv 190356; Sez. 1, 12.5.1992, Gaeta, rv 190859).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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