Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-11-2011) 07-12-2011, n. 45715

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip del Tribunale di S. Maria C.V., quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa il 26/03/010 – provvedendo sull’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui alla sentenza del Gup del Tribunale di S. Maria C.V. in data 03/10/03, irrevocabile il 03/12/03 – rigettava l’istanza.

Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare i ricorrenti, mediante articolate argomentazioni, esponevano che – a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della L. R. Campania n. 10 del 2004, artt. 1, 3, 4, 6, 8, (sent. Corte Cost. n. 49 del 10/02/06); normativa che consentiva una richiesta di condono edilizio di maggiore estensione rispetto a quella statale – gli stessi (ricorrenti) dovevano essere rimessi in termine per la presentazione della domanda di condono ai sensi D.L. n. 269 del 2003, con conseguente sospensione dell’ingiunzione a demolire Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 29/03/011, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di S. Maria C.V. ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

Trattasi di ordine di demolizione di manufatto abusivo di cui alla sentenza di condanna, per violazioni edilizie, emessa dal Gup del Tribunale di S. Maria C.V. il 03/10/03, il tutto nei confronti di Z.A. e D.F.A.M.. In relazione al summenzionato ordine di demolizione non è intervenuta alcuna concessione in sanatoria.

L’assunto difensivo principale relativo ad una richiesta di restituzione nel termine per proporre istanza di condono edilizio, ex D.L. n. 269 del 2003 – istanza non presentata nel prescritto termine del Dicembre 2004, a seguito della normativa di cui alla L. R. n. 10 del 2004, ne era più favorevole agli istanti; normativa, poi, dichiarata costituzionalmente illegittima (Sent. Corte Cost. 49/06) – a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza giuridica di detto assunto, è inammissibile perchè dedotto per la prima volta in sede di legittimità.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Z.A. e D.F.A.M., con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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