Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10828

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

RB Publicità s.r.l propose ricorso avverso avvisi di accertamento in rettifica concernenti l’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2002.

La società contribuente deduceva, in particolare, il difetto di motivazione, la mancanza di prova in merito all’avvenuta notifica dei prodromici avvisi di accertamento e l’intervenuta decadenza del Comune dal potere di riscossione. Rilevava, peraltro, l’inammissibilità delle difese del Comune, in quanto costituito a mezzo soggetto privo di poteri di rappresentanza.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del Comune, dalla commissione regionale.

Il giudice a quo, rilevò l’inammissibilità dell’appello del Comune, in quanto promosso in persona del funzionario del Servizio Affissioni Pubbliche e non del sindaco.

Avverso la decisione di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Roma – deducendo "violazione e falsa applicazione delle norme in tema di rappresentanza in giudizio, con particolare riguardo alla L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 3 bis" – censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto il dirigente dell’ufficio Affissioni e Pubblicità privo del potere di rappresentare in giudizio il Comune di Roma.

Il motivo è fondato.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass, 6807/09, 14637/07), il D.L. n. 44 del 2005, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni in L. n. 88 del 2005, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario, ha disposto che l’ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre il comma 2 del citato art. 3 bis, D.L. n. 44 del 2005 ha esteso ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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