Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-11-2011) 07-12-2011, n. 45714

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa l’08/05/09 – provvedendo sull’incidente di esecuzione proposto da P.G. in relazione all’ordine di dissequestro eseguito in favore del Comune di Napoli, il tutto in riferimento alla sentenza di condanna del Tribunale di Napoli, in data 07/03/2006, divenuta irrevocabile – rigettava l’incidente de quo.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al provvedimento di restituzione a favore del Comune di Napoli.

In particolare il ricorrente esponeva che la procedura ablativa di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 (già L. n. 47 del 1985, art. 7) si perfezionava soltanto con l’avvenuta trascrizione del titolo e con l’acquisizione materiale del bene nel patrimonio comunale. Il manufatto de quo, pertanto, andava restituito al P. medesimo.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 18/03/011, chiedeva l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza emessa il 07/03/06, divenuta irrevocabile, dichiarava P.G. colpevole di violazione edilizia e lo condannava alla pena come determinata in atti;

disponeva, altresì, la restituzione di quanto sequestrato all’avente diritto. La Polizia Municipale di Napoli, recatasi nel fondo ove erano stati realizzati i manufatti abusivi, notificava al P. il verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione disposto dal Dirigente del Comune di Napoli con atto n. 393 del 06/04/05 (notificato il 13/05/05). La Polizia Municipale comunicava, altresì, all’interessato che il dissequestro sarebbe stato effettuato in favore del Comune di Napoli da ritenersi l’avente diritto, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 31, comma 3. Il P. proponeva incidente di esecuzione presso il Tribunale di Napoli, che con ordinanza in data 08/05/09 respingeva la richiesta di dissequestro in favore del P. medesimo. Questi proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che le censure dedotte nel ricorso sono errate in diritto.

In particolare va ribadito ed affermato che, in tema di inottemperanza dall’ordine di demolizione di un immobile realizzato in violazione di norme edilizie, l’acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio del Comune, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 31, comma 3, (già L. n. 47 del 1985, art. 7), si verifica ope legis alla scadenza del termine legale (o di quello prorogato dall’Autorità Amministrativa competente), prescritto per ottemperare all’ingiunzione di demolizione. L’atto di accertamento dell’inottemperanza e la trascrizione del titolo hanno natura dichiarativa, essendo necessario il primo per opporre il trasferimento al proprietario responsabile dell’abuso; il secondo per opporre il trasferimento a terzi ai sensi dell’art. 2644 c.c. Giurisprudenza di legittimità consolidata e prevalente: vedi Cass. Sez. 3^ Sent. n. 33297 del 06/08/03; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 1819 del 09(01/09, rv 226155, contra Cass. Sez. 3^ Sent. n. 25196 del 20/06/08, rv 226581.

Nella fattispecie in esame, pertanto – non avendo il P. mai ottemperato all’ordine di demolizione del 06/04/05, notificatogli il 13/05/05 – si era perfezionato ope legis l’acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio del Comune di Napoli, cui andava restituito l’immobile medesimo; il tutto come effettuato in concreto dalla Polizia Municipale di Napoli.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da P.G., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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