T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 56 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il compendio degli atti costituenti la lex specialis della gara indetta dalla Provincia di Milano per la fornitura a noleggio, con installazione e manutenzione di 10 dispositivi elettronici per la rilevazione delle violazioni all’art.142 del Codice della Strada, nonché il servizio per la gestione del procedimento sanzionatorio.

Il motivo addotto è che la disciplina di gara sarebbe stata formulata in modo tale da precludere alla ricorrente la partecipazione alla gara.

Si è costituita l’amministrazione resistente, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con decreto n. 1150 del 12 luglio 2011, confermato con ordinanza n. 1215 del 28 luglio 2011, è stata respinta l’istanza cautelare.

Nelle more la ricorrente ha presentato domanda in gara e ne è stata regolarmente ammessa, unitamente ad altre due concorrenti e per tutte è stata disposta la verifica di congruità dell’offerta, ancora in corso alla data del passaggio in decisione della causa, avvenuto, su richiesta delle parti, all’udienza pubblica del 14 dicembre 2011.

2. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La ricorrente ha formulato tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 68 del codice dei contratti e del principio della libera concorrenza in quanto il bando avrebbe richiesto dispositivi forniti di un tipo di omologazione posseduto soltanto dalle 7 ditte elencate nominativamente in ricorso, tra le quali non figura la ricorrente.

E’ stata, inoltre, dedotta la violazione dell’art. 61 della L. n. 120 del 2010 e degli artt. 1341 e 1671 del codice civile, deducendo l’illegittimità della previsione del corrispettivo commisurato alle sanzioni e della prevista possibilità per la stazione appaltante di recedere in qualunque momento pagando un indennizzo che, per il mancato guadagno, sarebbe commisurato soltanto alla percentuale di utile dichiarata in sede di offerta con riferimento al valore del noleggio: in ordine ai detti due motivi la ricorrente non ha, tuttavia, specificato in cosa consisterebbe il vulnus derivante dalle relative previsioni,limitandosi a esporre le ragioni della asserita illegittimità senza indicare se esse siano impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale.

In corso di causa la stessa ricorrente ha comunicato di aver presentato domanda, di essere stata ammessa alla gara classificandosi al secondo posto su tre concorrenti, e di avere in corso il sub procedimento di verifica di anomalia che riguarderebbe anche le altre due concorrenti.

Osserva il Collegio che la regolare ammissione alla competizione, ad onta della dichiarata previsione di un requisito cosiddetto escludente, priva la ricorrente dell’interesse a coltivare il ricorso.

D’altra parte la dedotta illegittimità delle ulteriori previsioni della lex specialis censurate, alla luce dell’interesse fatto valere in giudizio, ossia quello a poter concorrere validamente alla selezione, non è riconducibile a previsioni preclusive della partecipazione.

L’onere di immediata impugnazione del bando di gara è strettamente riconnesso alla contestazione di clausole riguardanti requisiti soggettivi di partecipazione, ostative all’ammissione dell’interessato o al più impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, laddove siano assimilabili, per struttura e modo di operare, a quelle concernenti i requisiti soggettivi.

Va, viceversa, escluso un siffatto onere nei riguardi di ogni altra clausola dotata solo di astratta e potenziale lesività, la cui idoneità a produrre una concreta e attuale lesione può essere valutata unicamente all’esito, non scontato, della medesima procedura e solo in caso in cui tale esito sia negativo per l’interessato; è evidente, tuttavia, che un siffatto onere non sussiste nel caso della particolare previsione della lex specialis di gara che non sortisca valenza immediatamente escludente, né renda oltremodo difficoltosa la partecipazione alla procedura (Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2011, n. 5434).

Per quanto precede il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese, se ne può disporre l’integrale compensazione.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Laura Marzano, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *