Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10827

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

RB Pubblicità s.r.l. propose ricorso avverso cartelle di pagamento concernenti l’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 1999.

Costituitosi il Comune, l’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello del Comune, fu riformata parzialmente dalla commissione regionale.

I giudici di appello affermarono, in particolare, l’illegittimità degli avvisi relativi agli impianti autorizzati sulla base della dichiarazione di utilizzo temporaneo resa dal contribuente, in base al rilievo che, "in presenza di una dichiarazione di utilizzo trimestrale, il Comune non può operare sic e simpliciter una presunzione di diversa durata, ma deve procedere alla verifica delle effettiva durata eventualmente difforme dalla dichiarazione resa. Nel caso di specie la prova della difformità temporale dell’esposizione non è stata resa dal Comune e non vi e ragione di disattendendere quanto dichiarato dalla parte".

Avverso la decisione di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.

La società contribuente ha resistito con controricorso, deducendo, a conferma della sentenza impugnata, l’invalidità della costituzione del Comune di Roma, l’erroneo computo della superficie nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8.

All’udienza di discussione, il difensore della società contribuente, allegando documentazione, ha invocato gli effetti di intervenuta procedura di definizione agevolata della lite.

Motivi della decisione

In mancanza di notificazione alla controparte ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, la documentazione allegata dalla società contribuente in sede di discussione, in quanto irritualmente prodotta, non può essere presa in considerazione ai fini della decisione, sicchè le deduzioni su di essa fondate vanno disattese.

Tanto premesso, deve rilevarsi che il rilievo svolto dal controricorrente in merito all’asserita irritualità della costituzione del Comune, è inammissibile, in quanto priva di specifiche censure alla motivazione sul punto espressa dal giudice a quo e perchè non proposto con ricorso incidentale.

Approfondendo il tema della controversia, va osservato che, con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Roma – deducendo "falsa applicazione di norme di diritto, in particolare con riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 3" – formula il seguente quesito di diritto: "… se, in virtù del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 3, il Giudice Tributario, nel caso di pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi, quando dagli avvisi di accertamento impugnati emerga la stabilità dei mezzi stessi e in considerazione del fatto che perchè si possa parlare di "pubblicità provvisoria e/o temporanea" è assolutamente necessario un atto amministrativo che tale la definisca, debba respingere l’impugnazione dei medesimi da parte del contribuente, fondata sull’eccezione di effettivo utilizzo temporale di durata infra-trimestrale, anzichè accogliere l’impugnazione stessa, come ha fatto la CTR di Roma in sede di gravame, sul falso presupposto che in presenza d’impianti autorizzati sulla base della dichiarazione di utilizzo temporaneo resa dal contribuente il Comune non possa operare sic e simpliciter una presunzione di diversa durata ma debba eventualmente procedere alla verifica della effettiva durata difforme dalla dichiarazione resa".

Deve, peraltro, considerarsi che la doglianza è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. 4783/11, 1915/07, 552/07), secondo cui, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’oggetto del tributo è costituito, in base al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 1, 3, 4 e 5, dai comportamenti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati per il tramite di affissione su appositi impianti o di altri mezzi e va riferito non all’attività di diffusione del messaggio ma al mezzo pubblicitario disponibile ed alla relativa potenzialità di uso. Nel caso di pubblicità per affissione diretta effettuata da società su impianti di proprietà e per conto terzi, deve escludersi, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del citato decreto, che, sino all’entrata in vigore (1 gennaio 2001) della modifica apportata a tale disposizione dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 56, privo di efficacia retroattiva, possa essere applicata la tariffa ridotta contemplata dal comma 2, del medesimo art. 12, commisurata alla durata non superiore a tre mesi del messaggio pubblicitario.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte; accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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