Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 08-11-2011) 07-12-2011, n. 45680

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza pronunciata in data 22.02.2008, condannava l’imputata F.S. per il reato p. e p. dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 sulla base degli atti investigativi e della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza di cui sopra l’imputata, a mezzo del suo difensore, proponeva appello.

La Corte di appello di L’Aquila, con ordinanza del 28.02.2011, oggetto del presente ricorso, dichiarava inammissibile l’appello.

Avverso tale ordinanza F.S., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso in Cassazione e concludeva chiedendo di volerla annullare.

La ricorrente censurava l’ordinanza impugnata per:

1) erronea applicazione della legge ex art. 606, lett. b) in riferimento all’art. 581 c.p.p., nonchè inosservanza dell’art. 111 Cost.. Secondo la ricorrente i motivi di appello erano stati proposti nei termini di legge ed erano specifici, In particolare, con il primo, ci si doleva del fatto che la sentenza gravata ometteva di considerare totalmente e di verificare la sussistenza anche dell’elemento psicologico del reato contestato, ossia la volontà da parte della stessa di compiere il fatto reato; con il secondo ci si doleva della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo ci si doleva della eccessiva quantificazione della pena.

2) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. e).

Lamentava la ricorrente che nessun riscontro dell’elemento soggettivo del reato contestato si rinveniva nella sentenza emessa nel giudizio di primo grado, in quanto il superamento del reddito dichiarato dall’imputata nell’istanza diretta ad ottenere il gratuito patrocinio ben poteva derivare dalla circostanza che la F., nel momento in cui effettuava l’autodichiarazione, avesse colposamente omesso il reddito degli altri componenti della famiglia per mera ignoranza della normativa che fa riferimento al reddito dell’intero nucleo familiare.

3) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) in riferimento all’art. 62 bis c.p. in quanto erroneamente il giudice di primo grado non aveva concesso alla ricorrente le circostanze attenuanti generiche soltanto in considerazione dei suoi precedenti penali.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che la ricorrente ha impugnato l’ordinanza della Corte di appello di L’Aquila che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che l’aveva condannata alla pena di un anno di reclusione ed Euro 500 di multa per il reato di cui all’art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002.

Tanto premesso si osserva che correttamente l’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello, in quanto i motivi dello stesso che fanno riferimento alla mancata assoluzione della F. quantomeno ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, dal momento che mancherebbe l’elemento soggettivo del reato, alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., alla eccessiva quantificazione della pena, appaiono privi del requisito della specificità. Sostanzialmente il ricorso per cassazione, che ripropone le stesse argomentazioni già esposte nei motivi di appello, appare inficiato da analoga mancanza di specificità, ove si consideri la puntuale serie di osservazioni che la sentenza di primo grado aveva dedicato a proposito di ciascuno degli aspetti su cui poi era stato proposto l’appello.

Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Si da infine atto che l’esatto nome della ricorrente è " S." e non già " S.", come risulta dal certificato anagrafico.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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