T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 54 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso sono stati impugnati gli atti con i quali è stato disposto il rilascio dell’alloggio da parte del ricorrente a seguito del diniego di subentro nell’assegnazione.

Il Comune di Sesto S. Giovanni si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.

Premette, al riguardo, il Collegio che, con sentenza 2.12.2011, n. 3049, la Sezione ha accolto il ricorso presentato avverso il detto diniego, presupposto a quello impugnato, da cui consegue il travolgimento dell’ordine di rilascio e dunque l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al suo annullamento.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

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