Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10825

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

RB Pubblicità s.r.l propose ricorso avverso avvisi di accertamento in rettifica a titolo di imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 1995.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del Comune dalla commissione regionale.

Il giudice a quo, rilevò l’inammissibilità dell’appello del Comune, in quanto promosso in persona del funzionario del Servizio Affissioni Pubbliche e non del sindaco.

Avverso la decisione di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

All’udienza di discussione, il difensore della società contribuente, allegando documentazione, ha invocato gli effetti di intervenuta procedura di definizione agevolata della lite.

Motivi della decisione

In mancanza di notificazione alla controparte ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, la documentazione allegata dalla società contribuente in sede di discussione, in quanto irritualmente prodotta, non può essere presa in considerazione ai fini della decisione, sicchè le deduzioni su di essa fondate vanno disattese.

Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Roma – deducendo "violazione e falsa applicazione delle norme in tema di rappresentanza in giudizio, con particolare riguardo alla L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 3 bis" – censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto il dirigente dell’ufficio Affissioni e Pubblicità privo del potere di rappresentare in giudizio il Comune di Roma.

La censura è fondata. Questa corte ha, infatti, acclarato che il D.L. n. 44 del 2005, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni il L. n. 88 del 2005, sostituendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre il citato D.L. n. 44 del 2005, art. 3, comma 2, estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali (cfr. Cass. 6807/09, 14637/07).

Restando assorbiti gli ulteriori motivi, s’impone l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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