Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 08-11-2011) 07-12-2011, n. 45679 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, il 2.02.2011 pronunziava ordinanza con la quale rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse di A.N.G., indagata unitamente al suo convivente Al.Ne. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e confermava l’ordinanza datata 5.01.2011 con cui il G.I.P. del Tribunale di Livorno le aveva applicato la misura degli arresti domiciliari.

Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di cui sopra proponeva ricorso per cassazione A.N.G. a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendone l’annullamento con ogni conseguenza di legge. La ricorrente censurava il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

1) inosservanza dell’art. 309 c.p.p., commi 4, 5 e 10 in quanto il Tribunale del riesame di Firenze avrebbe dovuto dichiarare l’inefficacia della misura cautelare nei confronti dell’indagati dal momento che era intercorso un termine superiore ai dieci giorni previsto dal codice di rito tra il deposito del ricorso (il 14 gennaio 2011) e il giorno della celebrazione dell’udienza (il successivo 2 febbraio 2011).

2) Inosservanza delle norme penali con particolare riguardo ai principi della responsabilità concorsuale ai sensi dell’art. 110 c.p.. Lamentava sul punto la ricorrente che erroneamente il tribunale del riesame riteneva provato il suo concorso nel reato sulla base del solo fatto che la stessa si trovava nell’appartamento in cui era custodita la droga, potendo tale fatto essere valutato, al più, alla stregua di una connivenza non punibile.

3) Omessa motivazione in ordine alla rilevanza delle produzioni difensive effettuate nel corso dell’udienze del 2 febbraio 2011.

Rilevava sul punto la ricorrente che il Tribunale del riesame di Firenze aveva completamente omesso di motivare sulla rilevanza delle produzioni documentali offerte dalla difesa in sede di udienza camerale, tra cui delle bollette non pagate della A. per la retta dell’asilo del figlio, da cui si evincerebbe come le sue condizioni economiche non erano compatibili con il quadro rappresentato dai giudici di merito: quello cioè di una persona che sarebbe inserita nel mercato del traffico degli stupefacenti.

In data 20.04.2011 il G.I.P. ha revocato ad A.N. G. la misura degli arresti domiciliari. Peraltro la ricorrente, tramite il suo difensore, ha rappresentato l’interesse a coltivare la presente impugnazione davanti a questa Corte, in quanto è suo interesse avvalersi in futuro dell’azione di riparazione per ingiusta detenzione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per quanto attiene al primo motivo, si osserva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte infatti (cfr., tra le altre, Cass., Sez.3, Sent. n.4417 del 17.12.2009, Rv.246014; Cass., Sez.5, Sent. n.33336 del 24.06.2010, Rv.248153) "il termine per l’invio da parte del Pubblico Ministero degli atti al giudice del riesame decorre, in caso di proposizione della richiesta di riesame a mezzo posta, dal momento in cui la richiesta perviene alla cancelleria della sezione competente per il riesame e non già dal momento in cui perviene alla cancelleria centrale del Tribunale". Pertanto nella fattispecie che ci occupa non si deve fare riferimento al momento del deposito dell’istanza di riesame (il 14 gennaio 2011), bensì al momento in cui il Tribunale del riesame ha avuto notizia dell’interposta impugnazione, non potendosi addebitare al Tribunale del riesame ritardi inconsapevoli.

Per quanto poi attiene al secondo e al terzo motivo di ricorso, gli stessi sono infondati. Il Tribunale del Riesame infatti, sia pure con succinta, ma adeguata motivazione, ha indicato i motivi per cui sussiste il requisito della gravità indiziaria, evidenziando in particolare la circostanza che il coindagato Al.Ne., allorquando fu fermato dalle forze dell’Ordine con un quantitativo di droga, era appena uscito dall’appartamento in cui si trovava la ricorrente che con lui conviveva e in cui sono stati rinvenuti un altro quantitativo della stessa droga, un bilancino di precisione ed una considerevole somma di denaro, non potendosi ritenere, come invece sostiene la difesa dell’ A., che il mero fatto che la donna non avesse ancora pagato le bollette per la retta dell’asilo del figlio possa costituire prova della insussistenza del suo coinvolgimento nell’illecita detenzione della sostanza stupefacente.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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