T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 53

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente gestisce un esercizio commerciale per la vendita di beni di prima necessità unicamente mediante apparecchi automatici, peraltro inibita nelle ore notturne con il provvedimento impugnato.

Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale per non aver la ricorrente impugnato l’ordinanza n. 42 del 23.4.1999, espressamente indicata nelle premesse del provvedimento impugnato, la quale classificherebbe gli esercizi di vendita mediante apparecchi automatici quali esercizi di vicinato.

L’eccezione non ha pregio.

La detta ordinanza è stata infatti dettata per disciplinare gli orari di apertura e chiusura al pubblico "degli esercizi di vendita al dettaglio", mentre la possibilità di escludere dalla detta disciplina le attività di vendita oggetto del presente ricorso costituisce il merito del prodotto ricorso, che alla luce dei motivi introdotti é fondato.

L’analisi della disciplina normativa del particolare settore in questione, nazionale e regionale, conferma la sussistenza di una differenziazione dell’attività dei visti esercizi rispetto a quelli tradizionali: detta peculiarità è, infatti, palesemente rappresentata dalla finalità di svolgere la vendita di prodotti di prima necessità anche in spazi temporali differenti ed ulteriori rispetto agli esercizi tradizionali, ove l’esitazione della merce avviene tramite personale di vendita (cfr. al riguardo T.A.R. Liguria 24.8.2011 n. 1352).

Né è possibile invocare, come fa il Comune, l’equiparazione dettata circa i requisiti per l’apertura, riguardando tale aspetto soltanto quelli tecnici e quelli soggettivi, i quali non possono che concernere ogni esercizio oggetto di autorizzazione ad operare verso il pubblico nella fase in cui ha inizio l’attività commerciale.

Su tale fondamento l’estensione ai detti esercizi della diversa disciplina dettata per quelli di tipo tradizionale va dunque esclusa.

In difetto di una base normativa non soccorre al riguardo il richiamo ad "esigenze di ordine pubblico e di sicurezza urbana", che "potrebbero" essere pregiudicate dall’apertura continuativa degli esercizi de quo, che appare del tutto generico e privo di riferimento ad un’eventuale istruttoria espletata, e che deve essere conseguentemente disatteso.

Né giova alla tesi del Comune il rilievo che, nella specie, si tratterebbe di un atto a contenuto generale, avente ad oggetto tutti gli esercizi con vendita tramite dispositivi automatici.

L’art. 3 comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui esclude l’obbligo di motivazione per gli atti amministrativi generali dev’essere inteso in coerenza con il sistema in cui, al momento dell’entrata in vigore di detta legge, l’obbligo di motivazione già viveva, ad opera della giurisprudenza, in relazione alla natura degli atti; non è, infatti, persuasiva l’ipotesi che il legislatore, proprio nel quadro della legge istitutiva del giusto procedimento amministrativo, abbia voluto sopprimere indiscriminatamente la garanzia della motivazione per atti, come quelli a contenuto generale, che pure incidono su situazioni soggettive dei singoli (C.S. Sez. V, 6 febbraio 2001 n. 475), come accade nel caso di specie, e come già ritenuto dalla già citata sentenza del T.A.R. Liguria n. 1352/2011.

Non è infine pertinente il richiamo operato dalla difesa comunale alla sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. II 6.10.2011 n. 1454, che ha ad oggetto un diniego all’apertura di un esercizio di vendita.

Il ricorso va pertanto accolto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio alla luce della particolarità della vicenda trattata.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia . Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

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