T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 52Depenalizzazione Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con i provvedimenti impugnati il Comune ha disposto la sospensione dell’autorizzazione al pubblico esercizio, per un totale di cinque giornate comprese nei mesi di giugno e luglio del 2011, in considerazione dell’occupazione di suolo pubblico posta in essere dalla ricorrente, superiore rispetto a quella autorizzata.

In particolare, a fronte della realizzazione di una struttura esterna al locale, il Comune ha contestato l’eccessiva altezza dei paraventi, di m 2,25 anziché di 1,50, nonché la loro delimitazione su tutti i lati, invece di tre.

Successivamente alla notifica dei provvedimenti impugnati la ricorrente ha provveduto "spontaneamente" all’adeguamento del manufatto alle prescrizioni comunali; con ordinanza n. 1209/2011 il Collegio ha a sua volta sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

In via preliminare il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa comunale.

Come infatti già statuito da T.A.R. Veneto, Sez. III, 24 luglio 2006, n. 2168, in una fattispecie analoga, gli atti impugnati non sono destinati a ripristinare l’interesse pubblico inciso, poiché una temporanea interruzione dell’attività commerciale non comporta la rimozione del contestato abuso, come invece avverrebbe, ad esempio, per l’ordine di bonifica di un sito inquinato, ovvero per il divieto di svolgere un’attività non autorizzata.

Quanto precede rileva in punto di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo: nel settore delle sanzioni depenalizzate vanno distinte quelle punitive da quelle ripristinatorie; nel primo caso, trattandosi di sanzioni che hanno carattere meramente affittivo, collegate al verificarsi in concreto della fattispecie legale, resta esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione, se non quando alla misura, sussiste quanto alla contestazione della lesione del sotteso diritto soggettivo, la giurisdizione del giudice ordinario; nel secondo caso, essendo le misure ripristinatorie finalizzate a realizzare l’interesse pubblico leso dall’atto illecito, va riconosciuta all’amministrazione la potestà di scegliere la misura più idonea per soddisfare tale interesse, configurandosi conseguentemente la giurisdizione del giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi (C.S., Sez. IV, 4 febbraio 1999, T.A.R. Veneto, II, 28 febbraio 2005, n. 790).

Nella vicenda in questione tutte le misure reiteratamente adottate dal Comune hanno un palese carattere afflittivo, posto che la sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico non costituisce sotto alcun profilo lo strumento per ricondurre l’occupazione di suolo pubblico nei termini di cui alla concessione previamente rilasciata.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con conseguente onere del ricorrente di riproporlo innanzi al giudice ordinario, nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Assegna alla ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione del processo davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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