Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 07-12-2011, n. 45863

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 13.05.2010 la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuto in favore dell’appellante S.A. concorso di circostanze attenuanti generiche prevalenti, dichiarava non doversi procedere a suo carico in ordine al reato di cui al capo A della rubrica (partecipazione ad associazione di tipo mafioso) ritenuto commesso fino al (OMISSIS), ed in ordine a quello di cui sub B (riciclaggio, per la pena vigente all’epoca dei fatti) ritenuto commesso fino al (OMISSIS), perchè estinti per prescrizione.

In particolare la Corte territoriale, respinto l’appello difensivo in ordine alla sussistenza dei fatti -e dunque avendo confermato che il S. aveva partecipato al clan Modeo con lo specifico ruolo di sostituire il denaro provento delle varie attività illecite della consorteria e di reimpiegarlo in attività economiche – rilevava però come tale attività di riciclaggio non risultasse proseguita dopo il (OMISSIS), e cioè dopo l’uccisione di L.L., suo diretto referente in tale settore, anche per il cambio al vertice del clan ( R. e M.G., usciti dal carcere, avevano soppiantato il fratello C. cui il S. era legato). Anche la partecipazione associativa non poteva dirsi proseguita dopo il 1991, anno nel quale ancora gli incontri dei sodali avvenivano nel ristorante "(OMISSIS)" di esso S..

Le attenuanti generiche erano riconosciute con l’affermazione di una certa paura e soggezione che avevano determinato l’imputato a collaborare con il clan, piuttosto che a subire le vessazioni dello stesso.

In definitiva, ritenuta la prescrizione essersi maturata in anni 15, per i reati circostanziati ex art. 62 bis c.p., la stessa si era compiuta nel (OMISSIS) per i fatti di riciclaggio (ritenuti essere stati perpetrati fino al (OMISSIS)) e nel (OMISSIS) per quelli associativi (stimati commessi fino alla fine del (OMISSIS)).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava l’impugnazione svolgendo le seguenti deduzioni: a) doveva ritenersi la partecipazione associativa dell’imputato fino al 1993 – termine della contestazione – sia per la tendenziale permanenza del vincolo, in mancanza di dissociazione personale o dissoluzione della consorteria, sia per alcuni episodi disattesi dalla Corte; b) anche per il riciclaggio, il fatto che si trattasse di attività specifica svolta per l’associazione doveva far ritenere che la stessa non potesse essere cessata nel Gennaio 1990 con la morte del L.; c) immotivata concessione delle attenuanti generiche, con affermazione contraddittoria in ordine alla situazione di soggezione in cui avrebbe versato l’imputato.

3. Il ricorso dell’Accusa, infondato, non può essere accolto.

La prospettazione del ricorrente Procuratore Generale territoriale, secondo cui i fatti (sia di partecipazione associativa che di riciclaggio) dovrebbero essere ritenuti essere perdurati fino al 1993, risulta in concreto irrilevante, ai fini dell’esito prescrizionale, posto che -ove non si escludessero le ritenute attenuanti generiche prevalenti- entrambi i reati resterebbero prescrivibili sempre con il decorso di anni 15, di tal che l’estinzione si sarebbe comunque maturata nel 2008 (e dunque sempre prima della sentenza di secondo grado) anzichè negli anni 2005-2006 (come ritenuto dalla Corte di Taranto).

Occorre perciò esaminare se l’impugnazione dell’Accusa nel suo terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la concessione delle attenuanti generiche prevalenti, sia fondato. Sul punto il ricorrente deduce contraddizione motivazionale in ordine alla ragione stessa posta a base del riconoscimento, e cioè lo stato di soggezione che avrebbe determinato il S. alle condotte partecipative, affermato per le generiche e negato – si sostiene – ad altro titolo.

Osserva però la Corte come tali apparenti distonie non sussistano, ove si ponga la dovuta attenzione al diverso significato, ed al differente grado di valore, che tale affermazioni assumono nell’impostazione dell’impugnata decisione. In realtà, invero, la sentenza sostiene, respingendo le tesi difensive, che alcune specifiche condotte dovevano far escludere nel S. – proprio perchè, appunto, associato- una posizione di formale soggetto passivo della prepotenza altrui (v. f. 18), il che – all’evidenza – non contrasta con la ragione dell’adesione dell’imputato al clan M. che (ben ricostruita a f. 6) trova la sua causa nella scelta – peraltro indotta dalle pressioni criminose subite – di associarsi piuttosto che pagare cospicue tangenti. In definitiva egli si assoggettò – questa è la lettura dei giudici del merito – a svolgere riciclaggio per il clan, utilizzando la sua attività di ristoratore, anzichè subire taglieggiamenti. Si trattò dunque – e tanto è stato ritenuto giustificare le concesse generiche prevalenti – di un’adesione non motivata da genuina spinta criminogena o per assoluta antisocialità, ma quale scelta di un male minore. La decisione, sul punto, si basa dunque su valutazione in fatto non contrastante con i dati di causa e del tutto plausibile, di tal che essa risulta rispettosa dei parametri di legge ex art. 133 c.p. e, come tale, non è censurabile in sede di legittimità.

Respinto il ricorso dell’Accusa in punto generiche, consegue che – come sopra già rilevato – l’impugnazione del Procuratore Generale territoriale risulti infondata, posto che sia del tutto irrilevante valutare l’eventuale ulteriore periodo di permanenza dei fatti di reato che, in ragione della pena edittale vigente all’epoca delle condotte, pure condurrebbe a pari esito estintivo per prescrizione.

In definitiva il ricorso del Procuratore Generale territoriale, infondato, deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *