Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-11-2011) 07-12-2011, n. 45712 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.G. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Lamezia Terme ha rigettato la richiesta di revoca e/o sospensione dell’ordine di demolizione.

Deduce il ricorrente in questa sede:

1) la violazione falsa applicazione degli artt. 178, 179, 125, 460, 546 e 665 c.p.p., nonchè il vizio di motivazione. Viene eccepita, in particolare, la mancanza nel carteggio processuale del titolo esecutivo (decreto penale di condanna) al fine di apprezzarne i limiti di validità ed esecutività;

2) la violazione della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E;

artt. 7 e 31; L. n. 47 del 1985, artt. 13 e 22, L. n. 326 del 2003, artt. 32 e ss.; D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45; art. 192 c.p.p.; L.R. n. 19 del 2001, art. 52; artt. 22 e 23 NTA del PRG;

nonchè la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. Il ricorrente dopo avere premesso di avere presentato richiesta di permesso di costruire in sanatoria e successivamente istanza finalizzata alla dichiarazione di esistenza di prevalente interesse pubblico, si rileva anzitutto che, per quanto concerne la prima istanza, non si può ritenere che la nota trasmessa dall’Ufficio tecnico del Comune alla Procura rappresenti un diniego esplicito di sanatoria e che alle osservazioni del Comune relative alla superficie minima di terreno richiesta dalle NTA del PRG, è stata data risposta cui non è seguita replica dell’amministrazione.

Si aggiunge che, in ogni caso, vi sarebbe la superficie minima richiesta essendo egli proprietario e possessore anche dei terreni adiacenti a quello su cui sorge l’immobile in questione. Aggiunge, infine, che la giurisprudenza amministrativa ha affermato ripetutamente che non è possibile procedere alla demolizione finchè non è stata definita la procedura di sanatoria, peraltro nella specie richiesta nella specie non si versa nell’ipotesi di domanda di condono ex L. n. 326 del 2003, D.P.R. n. 380 del 2001, ex artt. 36 e 45 e non già della L. 326/02 e conclude rilevando che in caso di rigetto l’ordine di demolizione compete all’autorità amministrativa .

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile in quanto, come rilevato anche dal PG della Corte, manifestamente infondato.

Per quanto concerne la questione relativa alla assenza del decreto penale nel "carteggio processuale", occorre rilevare che nessuna disposizione contempla quale causa di nullità la materiale mancanza nel fascicolo processuale del titolo.

Peraltro, posto che, come costantemente affermato dalla Corte, in sede di esecuzione le questioni deducibili vanno circoscritte alla esistenza ed alla esecutività del titolo, non risulta dedotta dinanzi al giudice dell’esecuzione alcuna questione concernente la nullità del titolo esecutivo ditalchè non può nemmeno essere invocata la assenza del titolo in atti quale causa della mancata risposta da parte del giudice.

Per il resto, valgono evidentemente i principi più volte espressi da questa Sezione, opportunamente richiamati dal PG della Corte nella sua requisitoria.

In particolare va ribadito in questa sede il consolidato orientamento secondo cui l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione. ((Ex plurimis Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007 Rv. 238145).

Nella specie, prescindere da qualsiasi valutazione di merito, la nota redatta dall’Ufficio tecnico comunale è stata correttamente intesa come indicativa di difficoltà nel rilascio della sanatoria, nè in questa sede possono essere apprezzati i rilievi attinenti alla disponibilità di terreni di superficie tale da consentire l’edificazione di un manufatto delle dimensioni riscontrate, trattandosi di zona E 1, postulando la valutazione degli stessi accertamenti di merito incompatibili con le forme del presente giudizio.

Completezza espositiva impone di ricordare anche che nemmeno il trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell’immobile abusivo, automaticamente conseguente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato per l’ottemperanza all’ordinanza sindacale di demolizione, costituisce impedimento giuridico a che il privato responsabile esegua l’ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la sentenza di condanna, salvo che l’autorità comunale abbia dichiarato l’esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell’assetto urbanistico violato (Sez. 3, n. 4962 del 28/11/2007 Rv. 238803).

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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