T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 15 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso in oggetto la ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe specificato deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione del principio del giusto procedimento, carenza di istruttoria ed eccesso di potere.

2) Violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241; difetto di motivazione, carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, nonché per falsa ed erronea applicazione dell’articolo 12, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001; violazione dell’articolo 19 e ss. della legge regionale n. 6 del 1979; falsa ed erronea applicazione dell’articolo 2.38 delle N.T.A. del Prg vigente nel Comune di Lizzano.

1.1 – Nessuno si é costituito per il Comune intimato.

1.2 – All’udienza del 13 ottobre 2011, fissata per la discussione, il ricorso é stato trattenuto in decisione.

2. – Va preliminarmente premesso in fatto quanto segue:

a) in data 14 marzo 2008 la ricorrente richiedeva al Comune di Lizzano permesso di costruire un fabbricato composto da piano terra, destinato a garage e primo piano, destinato a civile abitazione;

b) in data 14 luglio 2008 il Comune di Lizzano comunicava alla ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, preavviso di diniego del richiesto permesso di costruire fondato sul fatto che "la zona èpriva delle opere di urbanizzazione primaria, non c’è da parte del Comune la previsione di attuazione nel prossimo triennio e non c’è l’impegno da parte dell’interessato alla realizzazione di tali opere contemporaneamente al fabbricato; il loto interessato, seppure intercluso tra costruzioni esistenti, ricade in isolato non definito da viabilità urbanizzate, in contrasto quindi con quanto dettato dalle norme particolari delle N.T.A. del vigente P.r.G. della zona";

c) in risposta alle osservazioni presentate dalla ricorrente il Comune, in data 16 gennaio 2009, la invitava a produrre progetto definitivo/esecutivo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi su viabilità comunale;

d) in data 20 febbraio 2009, la ricorrente presentava nuova richiesta di permesso di costruire limitata al solo per il piano terra con destinazione a garage privo di servizi igienici, specificando di escludere al momento l’approvazione del fabbricato posto al piano primo destinato a civile abitazione;

e) con il provvedimento 7 aprile 2009 (qui impugnato) il Comune di Lizzano ha rigettato entrambe le richieste precisando che "la presenza e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria è premessa essenziale per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 380 del 2001 sia esso per il solo garage o altro" e che "non possono ritenersi superati i motivi che ostavano all’accoglimento della domanda così come formulati nel preavviso di diniego del 14 luglio 2008, che restano confermati" e quindi ribadendo le motivazioni già espresse nel preavviso.

2.1 – Sulla base dalla documentazione in atti va inoltre sottolineato che:

– il lotto (così risulta dal certificato di destinazione urbanistica) ricade in zona omogenea Br (area edificata di ristrutturazione urbanistica) e fra i "Territori costruiti" del P.U.T.T., ed è disciplinato dall’articolo 2-38 – Zona B di ristrutturazione delle Norme tecniche di attuazione.

3. – Ciò premesso in fatto, il Collegio deve innanzitutto precisare che in base alla disciplina urbanistica del comparto ove ricade il lotto di proprietà della ricorrente, ai fini del rilascio del permesso di costruire:

– è richiesto un piano particolareggiato di ristrutturazione urbanistica per l’acquisizione delle aree per le urbanizzazioni primarie di completamento e secondarie;

– può prescindersi dall’approvazione del piano particolareggiato di ristrutturazione per l’acquisizione delle aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie e quindi rilasciarsi singola concessione edilizia quando si tratti di suoli liberi tra costruzioni, sugli allineamenti stradali esistenti.

3.1 – Nella specie, dunque, il problema principale posto dalla controversia concerne l’esistenza o meno delle condizioni richieste dalle N.T.A. (art. 2-38) per ammettere l’edificazione diretta e cioè che ci si trovi nell’ambito di isolati definiti da viabilità urbanizzate con preesistenze edilizie e che la concessione (il permesso) riguardi suoli liberi tra costruzioni e allineamenti stradali esistenti.

3.2 – Al riguardo occorre sottolineare che con tale disposizione normativa l’Amministrazione comunale di Lizzano ha esplicitamente recepito il principio secondo cui va esclusa la necessità di strumenti attuativi per il rilascio di concessioni in zone già urbanizzate, in quei casi (e solo in quelli) nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo (ad es. il lotto residuale ed intercluso in area completamente urbanizzata).

Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. per tutte Consiglio Stato, IV, 10 giugno 2010 n. 3699) si realizza la fattispecie che prende il nome di «lotto intercluso» "allorquando l’area edificabile di proprietà del richiedente:

a) sia l’unica a non essere stata ancora edificata;

b) si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni;

c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici;

d) sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al p.r.g.

In sintesi, si consente l’intervento costruttivo diretto purché si accerti la sussistenza di una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall’attuazione del piano esecutivo, allo scopo di evitare defatiganti attese per il privato ed inutili dispendi di attività procedimentale per l’ente pubblico (cfr. Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 268; sez. V, 3 marzo 2004, n. 1013).

Tali essendo la ratio e la natura eccezionale della regola sottesa al c.d. «lotto intercluso», deve ritenersi che, in assenza di strumento attuativo:

a) la valutazione circa la congruità del grado di urbanizzazione sia rimessa all’esclusivo apprezzamento discrezionale del comune (cfr. Cons. St., sez. IV, 1 agosto 2007, n. 4276);

b) il comune, ove intenda rilasciare il titolo edilizio, deve compiere una penetrante istruttoria per accertare che la pianificazione esecutiva:

I) non conservi una qualche utile funzione, anche in relazione a situazioni di degrado che possano recuperare margini di efficienza abitativa, riordino e completamento razionale;

II) non sia in grado di esprimere scelte programmatorie distinte rispetto a quelle contenute nel p.r.g. (cfr. sez. V, 27 ottobre 2000, n. 5756; sez. V, 8 luglio 1997, n. 772);

c) incombe sul comune l’obbligo di puntuale motivazione solo nell’ipotesi in cui venga rilasciato il permesso di costruire, essendo in caso contrario sufficiente il richiamo alla mancanza del piano attuativo (come verificatosi nel caso di specie);

d) l’equivalenza fra pianificazione esecutiva e stato di sufficiente urbanizzazione della zona ai fini del rilascio del titolo edilizio non opera nel procedimento di formazione del silenzio assenso sulla domanda di costruzione (cfr. Cons. St., sez. V, 14 aprile 2008, n. 1642)."

4. – Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame si deve concludere per la legittimità dell’impugnato diniego.

4.1 – Orbene:

– secondo l’Amministrazione il lotto di che trattasi, sebbene intercluso, ricade in un isolato non definito da viabilità urbanizzate e la zona è priva delle opere di urbanizzazione primaria;

– la ricorrente sostiene, invece che l’area oggetto dell’intervento ricade in un isolato completamente edificato definito da viabilità parzialmente urbanizzata (rete elettrica e strade asfaltate e nominate);

– la situazione di fatto documentata (vedi allegati al progetto edilizio e relazione tecnica) agli atti processuali non è da lotto intercluso (trattasi di area posta in mezzo ad aree già edificate ma non interclusa da tutti i lati) e, non può escludersi un’utile funzione dall’attuazione di un piano esecutivo, sia sotto gli aspetti della viabilità di zona che relativamente alle urbanizzazioni (il lotto non è servito da pubblica fognatura e manca la rete idrica);

Invero, l’esigenza di un piano esecutivo, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, s’impone anche "al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della «maglia», e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata (cfr. fra le ultime Consiglio Stato, 13 ottobre 2010 n. 7486; idem, V, 5 ottobre 2011 n. 5450).

4.2 – A completamento di quanto fin qui esposto va infine precisato che l’assenza del piano attuativo non è surrogabile con l’imposizione di opere di urbanizzazione all’atto del rilascio del titolo edilizio; invero, l’obbligo dell’interessato di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione è idoneo a sopperire solo alla mancanza fisica e materiale di tali opere ma non è in grado di colmare l’assenza dello strumento esecutivo (cfr. Cons. Sr., sez. IV, 26 gennaio 1998, n. 67; Cass. pen., sez. III, 26 gennaio 1998, n. 302; Cons. St., sez. V, 15 gennaio 1997, n. 39).

Né sono configurabili equipollenti al piano attuativo, circostanza questa che impedisce che in sede amministrativa o giurisdizionale possano essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile edificare vanificando la funzione del piano attuativo, la cui indefettibile approvazione, se ritarda, può essere stimolata dall’interessato con gli strumenti consentiti dal sistema (cfr. Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625).

5. – Quanto al primo motivo di ricorso e alla pretesa violazione degli obblighi partecipativi e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 con specifico riferimento al mancato preavviso di diniego anche del secondo progetto (inerente il solo piano terra) – presentato a seguito delle determinazioni assunte dall’Amministrazione sulla richiesta di permesso di costruire del 14 marzo 2008 – il Collegio deve infine rilevare che alla stregua delle suesposte considerazioni e in applicazione dei principi in materia, l’atto impugnato non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

Conseguentemente può ritenersi applicabile l’art. 21 octies comma 2 della legge 241 del 1990, il quale opera sul piano della sanatoria in sede processuale dell’atto annullabile, con la conseguente irrilevanza di violazioni formali quali il difetto motivazione (che costituisce uno di quei vizi formali i quali, nel caso di attività vincolata, giustificano la non annullabilità del provvedimento) o altri vizi procedimentali inerenti l’art. 10 bis della 241 citata.

6. – Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso va dunque respinto.

La controversia presenta, tuttavia, peculiarità sufficienti a indurre il Collegio a disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente, Estensore

Patrizia Moro, Primo Referendario

Gabriella Caprini, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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