Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 07-12-2011, n. 45887

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Ricorre R.S. avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con cui è stato confermata la applicazione della massima misura custodiate per il delitto di associazione a delinquere ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e due specifiche ipotesi di reati fine.

Il tribunale distrettuale delineava il contesto generale della fattispecie associativa, costituita, nel territorio a cavallo delle province di Catanzaro e Crotone, facente capo ai coniugi C. B. e P.I., che si procuravano la droga e la rivendevano in Calabria mediante i corrieri S. e Pa., poi arrestati, e successivamente mediante R.S. e Se., suo fratello; elencava al riguardo gli indizi costituiti da:

1. messaggi telefonici inviati dal R. ai coniugi per riattivare il traffico, dopo gli arresti di altri coindagati;

2. una conversazione in cui il S. che comunicava alla P. la consegna di droga a casa del fratello Se.; 3. varie conversazioni che delineavano il ruolo della P. e la sua intenzione di sostituire il Se., ritenuto elemento non valido per la distribuzione dello stupefacente; 4. la preoccupazione espressa dai sodali per l’arresto del ricorrente, perchè trovato in possesso di KG 16 di hashish; 5. Lo scambio di schede telefoniche;

sintomi tutti di una organizzazione dedita alla diffusione nel territorio di droga e del suo fattivo inserimento nella catena distributiva.

La posizione del R. era poi considerata pacifica in ordine alle due ipotesi di reati fine, dalla analisi delle intercettazioni in atti.

Il R. con il ricorso, nel merito contesta la ravvisabilità degli indizi a suo carico per il reato associativo, in quanto la sola partecipazione a due episodi, non collegati fra loro, attesta che egli compì dei reati estemporanei e non integrati e funzionali al contesto associativo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata è da annullare limitatamente alla ritenuta ipotesi associativa, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

E’ un fatto certo che il R. sia stato parte attiva nel trasporto di sostanza indicati ai capi 12 e 17 della epigrafe; il ricorrente stesso non sconfessa la sua partecipazione a tali episodio, ma sostiene che si tratti di meri episodi concorsuali, non significativi ai fini associativi.

Ora, è principio pacifico che la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l’organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo; l’accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell’accordo sia desunta da condotte svolte nell’ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico (Sez. 5, Sentenza n. 9457 del 24/09/1997 e seguenti, tutte conformi; da ultimo Sez 6. Sentenza n.6867 del 2008).

In riferimento al quadro indiziario a carico del R. in ordine al contestato reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, il Tribunale di Catanzaro si è limitato a rilevare che erano proprio gli elementi, da cui si desumeva nei confronti del ricorrente la sussistenza dei gravi indizi dei delitti sub 12 e 17, che inducevano a ritenere corretta anche la contestazione del ruolo attribuitogli al capo A). Il Tribunale, dopo avere sottolineato che era possibile desumere la sussistenza del reato associativo dalla commissione dei reati fine, essendo solo necessario riscontrare un profilo organizzativo anche minimo, ha aggiunto esclusivamente che emerge "dalle conversazioni intercettate fondanti la gravità indiziari" in ordine ai delitti fine e che in particolare che era significativo che egli fosse proposto, quale corriere, ai due organizzatori ad opera del fratello Se., dopo l’arresto degli altri sodali adibiti a tale compito.

Si tratta di una motivazione che da per scontate risultanze invece da dimostrare, (quale appunto quella della conoscenza degli altri associati e della esistenza della struttura a monte dei singoli fatti, della intraneità del suo stesso fratello alla associazione, della consapevolezza che l’assunzione dell’incarico di trasportatore travalicasse il dato occasionale e fosse impegnativa per altri reati programmati). Illogicamente utilizza, per desumere la consapevole adesione al sodalizio, il ritrovamento in suo possesso della droga, di rilevante quantità; questo dato ha efficacia probatoria in ordine al singolo fatto di reato ed alla eventuale sussistenza di aggravvanti, ma in assenza di altri elementi non può assurgere- come affermato- a conferma del ruolo associativo svolto, posto che è valevole anche per qualificare una occasionale collaborazione; le argomentazioni appaiono del tutto carenti in riferimento alla partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico, partecipazione che sembra essere, in realtà, basata unicamente sul ruolo svolto nei reati-fine a lui contestati.

E’ pur vero che anche da un singolo episodio criminoso può desumersi, ai fini dell’art. 273 c.p.p., la consistente probabilità dell’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, laddove lo stesso episodio attesti l’intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l’associazione (sez. 6, sentenza n. 10111 del 17/02/2005, rv. 230887). Tuttavia occorre pur sempre una adeguata motivazione in ordine alla partecipazione dell’indagato al delitto associativo ed al ruolo da lui stabilmente svolto non esclusivamente nel singolo reato di importazione commesso ma anche all’interno della organizzazione.

Pur sussistendo, infatti, assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e reati fine commessi dagli associati, non può escludersi, sul piano probatorio che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati, possano essere influenti nel giudizio relativo all’esistenza del vincolo associativo ed all’inserimento dei soggetti nell’organizzazione, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione, etc. E’ indispensabile, però, una adeguata motivazione in ordine a questi ultimi elementi ed alla partecipazione del singolo al sodalizio criminoso, motivazione che, invece, nel caso di specie appare carente.

5 – In base alle argomentazioni sopra espresse si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza censurata limitatamente al reato associativo (con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catanzaro).

La cancelleria curerà gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata, limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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