Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10817 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23 maggio 2006 la CTR-Lazio ha accolto l’appello proposto dalla soc. Studio MG, ora soc. MG Advertising, nei confronti del Comune di Roma, annullando integralmente la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata alla contribuente il 23 aprile 2001, in forza di avvisi di accertamento dal n. (OMISSIS), per imposta sulla pubblicità riferita all’anno 1997.

Il giudice d’appello, accolte le censure mosse dalla contribuente alla decisione di prime cure, ha ritenuto la cartella integralmente illegittima e ha osservato che la commissione provinciale, male interpretando la sentenza d’appello sull’impugnazione di svariati avvisi di accertamento, non si era avveduta che proprio gli avvisi dal n. (OMISSIS), costituenti i presupposti della cartella notificata il 23 aprile 2001, erano stati oggetto di provvedimento di discarico n. 11053 del 27 giugno 2001.

Propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il Comune di Roma; la soc. MG Advertising resiste con controricorso e memoria recante in allegato documentazione relativa all’attivata procedura di definizione di lite pendente.

Motivi della decisione

1.-Preliminarmente, con memoria ex art. 378 c.p.c., la controricorrente deposita documentazione sulla procedura di definizione di lite, secondo il regolamento comunale n. 31 del 2009;

indi, in udienza, chiede rinviarsi la causa a nuovo ruolo, in attesa delle finali determinazioni dell’amministrazione municipale, ovvero la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Entrambe le richieste non sono meritevoli di accoglimento.

A mente dell’art. 13 della legge finanziaria 2003 e con riferimento ai tributi propri, i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonchè l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti (comma 1).

Le medesime agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall’ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dall’ente locale, determina l’estinzione del giudizio (comma 2).

Pertanto, la disciplina attuativa del condono è riconosciuta dalla legge come una competenza di carattere organizzatorio degli enti locali, da esercitare attraverso i regolamenti disciplinati in via generale dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52.

Il Comune di Roma ha provveduto con la delibera citata, assegnando agli interessati il termine del 30 giugno 2009 per attivare la procedura di definizione delle liti pendenti (art. 3, comma 3), anche in tema d’imposta comunale sulla pubblicità (art. 2), e fissando diversificati termini di sospensione (a seconda che si tratti definizione in unica soluzione o rateale), l’ultimo dei quali è scaduto 30 giugno 2010 (art. 5, comma 1, art. 6, commi 2 e 3).

La parte che ha presentato l’istanza di definizione, al termine della durata della sospensione e nella ipotesi in cui si sia perfezionata la definizione agevolata, è "…tenuta a presentare …l’atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio debitamente sottoscritto dalla controparte per accettazione con compensazione delle spese del giudizio" (art. 5, comma 3).

La documentazione, da ultimo, versata in atti dalle società non rispetta le modalità di presentazione di nuovi documenti dinanzi a questa Corte.

Infatti, si è ritenuto che, nel corso del giudizio di legittimità, possono essere prodotti documenti diretti a evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l’interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell’ambito di applicazione dell’art. 372 c.p.c., comma 2, riguardante la facoltà di deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso (cfr. C. 21122/08 che ha ammesso il deposito di documenti attestanti l’avvenuta definizione con condono di una violazione amministrativa per affissione abusiva).

Del deposito di nuovi documenti, però, deve essere dato avviso all’altra parte mediante notifica del relativo elenco al fine di garantire il contraddittorio (ult.cit.; conf. giurisprudenza costante a partire da SU 2921/1988); la mancanza della notifica è sanata solo dalla presenza dell’avversario che accetti il contraddittorio sulla questione cui si riferisce il documento (conf. giurisprudenza costante a partire da SU 5781/1981).

Invece, nella fattispecie non v’è stata notifica dell’elenco, nè presenza del difensore del Comune in udienza; dunque, la produzione della contribuente è inutilizzabile.

Si aggiungano due considerazioni: a) in primo luogo, tralasciando ogni valutazione sull’osservanza o meno del principio di riserva di legge statale in materia processuale, si rileva che il termine ultimo di sospensione temporanea dei procedimenti in corso è, comunque, spirato da molto tempo; b) in secondo luogo, si rileva che tra la documentazione addotta dalla contribuente non v’è la rinuncia al giudizio, con l’accettazione dall’altra parte, richiesta sia dalla delibera comunale (art. 5), sia dal codice di rito (art. 390).

2.-Passando all’esame del ricorso, i mezzi sub 1) e 2) , per plurime violazioni di legge processuale (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 7), sono entrambi corredati da quesiti inidonei: "Voglia l’Ill.ma Corte di Cass. adita rispondere all’interrogativo se il giudice possa estendere la propria pronuncia a valutazioni aventi ad oggetto atti diversi da quello sottoposto al suo giudizio fino a fondare sulla stessa il proprio convincimento", nonchè "…se il giudice sia vincolato nel suo giudizio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato".

Il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis c.p.c., costituisce, infatti, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata e quindi non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità. Deriva da quanto precede che la parte deve evidenziare sia il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia il principio, diverso da quello posto alla base del provvedimento impugnato, la cui auspicata applicazione potrebbe condurre a una decisione di segno diverso (Cass. 21184/10). Diversamente, detti enunciati, mancando di riferimento alla fattispecie concreta (SU 7433/09), non sono tali da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (SU 7258/07). Il quesito, comèè noto, deve invece comprendere l’indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che la parte ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo.

La mancanza, evidente nella specie, anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. 24339/08).

In altre parole, il quesito, contrariamente alle odierne formulazioni, deve investire in pieno la "ratio decidendi" della sentenza impugnata e proporre un’alternativa di segno opposto (Cass. 4044/09), altrimenti risolvendosi in una tautologia o in un interrogativo circolare (SU 28536/08).

In conclusione, i quesiti di diritto formulati con i mezzi sub 1) e 2) sono generici e non sono direttamente pertinenti rispetto alla fattispecie, risolvendosi in enunciazioni di carattere generale e astratto, prive di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilità alla fattispecie (Cass. 25242/11), il tutto senza enucleare i momenti di conflitto rispetto a esse del concreto operato dai giudici di merito (Cass. 80/2011).

3.-Il mezzo sub 3), trascura che, nel vigore dell’art. 366-bis c.p.c., il motivo di ricorso per insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dev’essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità – un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (SU 12339/10). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie.

4.-Nè rileva il fatto che la parte resistente abbia controdedotto ai tre mezzi, giacchè l’espressa previsione a pena di inammissibilità dei requisiti richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., palesa non solo che l’interesse tutelato dalla norma non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d’ufficio, ma esclude anche che possa assumere alcun rilievo in funzione di superamento del vizio l’atteggiamento della controparte (C. 16002/07).

Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato, perchè i motivi sono inammissibili.

Si stima equo compensare le spese del presente giudizio di legittimità, atteso il consolidarsi della giurisprudenza in materia, successivamente alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *