Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 07-12-2011, n. 45886 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Ricorre R.R.A. avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con cui è stato confermato il sequestro probatorio emesso dal PM e convalidato dal Gip della somma di Euro 11.100, rinvenuti, nel corso di una perquisizione domiciliare, in un armadio della camera da letto di R.D., indagato per associazione a delinquere ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e due specifiche ipotesi di reati fine. La R., figlia dell’indagato, che aveva eccepito innanzi al tribunale distrettuale, l’appartenenza della somma a lei ed al marito S., in quanto proveniente da un prestito ottenuto da un istituto di credito, denuncia manifesta illogicità e mancanza della motivazione, basata quanto al fumus della misura su mere congetture non rilevanti sulla responsabilità del R., mentre il punto decisionale era la esclusiva proprietà della somma ad essi, terzi estranei.

Contesta poi che la motivazione che ha definito inverosimile la dazione della somma alla madre perchè la custodisse sia adeguata alla entità modesta della stessa, che ben poteva essere custodita in casa, e non era peraltro "occultata" ma solo riposta in un armadio.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

E’ principio consolidato, risalente nel tempo, che poichè, secondo il combinato disposto degli artt. 324 e 325 c.p. e art. 355 c.p., comma 3, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non possono essere dedotti, con il predetto mezzo di gravame, i vizi della motivazione: nel concetto di violazione di legge, quale indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), infatti, non possono ricomprendersi anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivi di ricorso dall’art. 606 c.p.p., lett. e). (così Sez. 2, Sentenza n. 1881 del 03/05/1996 e con uniformità; anche Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008).

Nel caso in esame, la R. non ha dedotto "errores in iudicando" o "in procedendo", nè vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, ma si è doluto, sostanzialmente, del mancato accoglimento della sua versione dei fatti, dubitando della logicità della motivazione e privilegiando gli aspetti di merito della giustificazione offerta sulla esclusiva proprietà della somma.

E’ evidente che la ricorrente ha introdotto, dunque, motivi non consentiti, a fronte di una solida ricostruzione dei fatti, offerta dal giudice distrettuale, il quale ha adeguatamente valutato, senza manifesti errori del ragionamento, che il fatto che il denaro fosse conservato nella abitazione dell’indagato lo facesse secondo l’id plerumque accidit ritenere di proprietà dello stesso e non di terzi, che pur essendo a lui legati da ragioni di parentela, non avevano fornito prova del loro assunto e enunciato una tesi inverosimile.

Il tribunale non si è dunque sottratto alle doglianze mosse dalla ricorrente cui ha dato adeguata risposta ed ha esattamente esaminato la posizione indiziaria del R. per rafforzare il convincimento della pertinenza del denaro al reato In conclusione, à sensi dell’art. 610 c.p.p. la ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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