Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10815 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 febbraio 2006 la CTR-Lazio ha accolto l’appello proposto dalla soc. Studio MG, ora soc. MG Advertising, nei confronti del Comune di Roma, annullando l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) del dicembre 1998, notificato alla contribuente per imposta sulla pubblicità, soprattasse e interessi con riferimento all’esposizione abusiva di manifesti nell’anno 1997.

Propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, il Comune di Roma; la soc. MG Advertising resiste con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

1.-Preliminarmente, la controricorrente deposita in udienza documentazione sulla procedura di definizione di lite, secondo il regolamento comunale n. 31 del 2009, e, in particolare, la lettera circolare del Dipartimento regolazione e gestione affissioni e pubblicità n. 20377 del 30 aprile 2012; indi, chiede rinviarsi la causa a nuovo ruolo ai fini della cessazione della materia del contendere. La richiesta non è meritevole di accoglimento.

A mente dell’art. 13 della legge finanziaria 2003 e con riferimento ai tributi propri, Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonchè l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti (comma 1).

Le medesime agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall’ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dall’ente locale, determina l’estinzione del giudizio (comma 2).

Pertanto, la disciplina attuativa del condono è riconosciuta dalla legge come una competenza di carattere organizzatorio degli enti locali, da esercitare attraverso i regolamenti disciplinati in via generale dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52.

Il Comune di Roma ha provveduto con la delibera citata, assegnando agli interessati il termine del 30 giugno 2009 per attivare la procedura di definizione delle liti pendenti (art. 3, comma 3), anche in tema d’imposta comunale sulla pubblicità (art. 2), e fissando diversificati termini di sospensione (a seconda che si tratti definizione in unica soluzione o rateale), l’ultimo dei quali è scaduto 30 giugno 2010 (art. 5, comma 1, art. 6, commi 2 e 3).

La parte che ha presentato l’istanza di definizione, al termine della durata della sospensione e nella ipotesi in cui si sia perfezionata la definizione agevolata, è "…tenuta a presentare …l’atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio debitamente sottoscritto dalla controparte per accettazione con compensazione delle spese del giudizio" (art. 5, comma 3).

La documentazione, da ultimo, versata in atti dalle società non rispetta le modalità di presentazione di nuovi documenti dinanzi a questa Corte.

Infatti, si è ritenuto che, nel corso del giudizio di legittimità, possono essere prodotti documenti diretti a evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l’interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell’ambito di applicazione dell’art. 372 c.p.c., comma 2, riguardante la facoltà di deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso (cfr. C. 21122/08 che ha ammesso il deposito di documenti attestanti l’avvenuta definizione con condono di una violazione amministrativa per affissione abusiva).

Del deposito di nuovi documenti, però, deve essere dato avviso all’altra parte mediante notifica del relativo elenco al fine di garantire il contraddittorio (ult.cit; conf. giurisprudenza costante a partire da SU 2921/1988); la mancanza della notifica è sanata solo dalla presenza dell’avversario che accetti il contraddittorio sulla questione cui si riferisce il documento (conf. giurisprudenza costante a partire da SU 5781/1981).

Invece, nella fattispecie non v’è stata notifica dell’elenco, nè presenza del difensore del Comune in udienza; dunque, la produzione della contribuente è inutilizzabile.

Si aggiungano tre considerazioni: a) in primo luogo, tralasciando ogni valutazione sull’osservanza o meno del principio di riserva di legge statale in materia processuale, si rileva che il termine ultimo di sospensione temporanea dei procedimenti in corso è, comunque, spirato da molto tempo; b) in secondo luogo, riguardo alla lettera circolare del 30 aprile 2012, si osserva che essa concede nuovo termine (2 luglio 2012) per la regolarizzazione delle istanze di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, ma ciò non può incidere sulla prosecuzione dei giudizi in corso, non trattandosi di atto avente natura normativa; c) infine, si rileva che tra la documentazione addotta dalla contribuente non v’è la rinuncia al giudizio, con l’accettazione dall’altra parte, richiesta sia dalla delibera comunale (art. 5), sia dal codice di rito (art. 390).

2.-Passando all’esame del ricorso, con unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20 e 22. Lamenta, infatti, che i giudici di merito non abbiano rilevato d’ufficio la tardività della costituzione della contribuente in primo grado avvenuta il 25 marzo 1999, mentre il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso spedito a mezzo di raccomandata il 20 febbraio 2009 era spirato il 22 marzo 2009, atteso che detto termine decorre dalla spedizione e non dalla ricezione del plico da parte dell’ufficio. La controricorrente eccepisce la novità della questione, da ritenersi ormai preclusa nel giudizio di legittimità perchè mai proposta nei gradi di merito.

Il motivo, pur ammissibile, non è fondato.

E’ assolutamente pacifico, stante il tenore testuale dell’art. 22 cit., che nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio del contribuente determina l’inammissibilità del suo ricorso introduttivo, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e non sanabile neppure per effetto dalla costituzione dell’amministrazione resistente (cfr. C. 8664/11). Sennonchè, nella specie, la costituzione della contribuente in data 25 marzo 2009 non può dirsi intempestiva, atteso che la ricezione del plico da parte dell’ufficio è avvenuta il 24 marzo 2009.

Com’è stato già osservato con la sentenza n. 9173 del 2011, nella giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte si sono manifestati due orientamenti. Secondo la sentenza n. 202627 del 2004, "il deposito, nella segreteria della commissione tributaria adita, del ricorso notificato per posta deve essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione da parte del destinatario, atteso che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito (copia del ricorso e fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale) che presuppongono solo la spedizione del ricorso e non la sua ricezione e sottrae, quindi, il detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, secondo periodo, (il quale dispone che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto e che trova applicazione, fra l’altro, nel caso di deposito del ricorso notificato attraverso ufficiale giudiziario)".

Affermazioni similari si rinvengono anche nelle pronunzie n. 14246 del 2007 e n. 25 del 2008.

Invece, secondo la sentenza n. 12185 del 2008, "qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, dev’essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario: la regola, desumibile dall’art. 16,u.c., secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario".

Il secondo orientamento, condiviso e approfondito dalla precitata sentenza n. 9173 del 2011 cui fa riferimento anche la recentissima ordinanza n. 4002 del 2012, è meritevole di essere ulteriormente ribadito, ripercorrendo lo stesso iter argomentativo della ridetta decisione del 2011.

Nel processo tributario le notificazioni sono fatte secondo le norme dell’art. 137 c.p.c., e segg. (art. 16, comma 2); tuttavia esse possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico (senza busta) raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, comma 3). La disciplina della fase introduttiva prevede che il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 (art. 20, comma 1).

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale sì considera fatta nella data di spedizione (art. 16, comma 5) e, quando la spedizione del ricorso è fatta a mezzo posta, il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione (art. 20, comma 2). Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art.22, comma 1); i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto (art. 16, comma 5).

Così com’è stato da taluni osservato, l’art. 20, comma 2 ("il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione") riproduce l’esordio dell’art. 16, comma 5 ("qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione"); però quest’ultima norma prosegue stabilendo che "i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto". Siccome il termine di trenta giorni fissato dall’art. 22 per la costituzione in giudizio del ricorrente ha inizio dalla proposizione – vale a dire dalla notificazione – del ricorso esso non può che decorrere dalla data di recapito postale dell’atto al destinatario, così come avviene per il termine assegnato per la costituzione dell’amministrazione resistente (art. 23, comma 1).

E’ vero che, ai fini della costituzione dell’attore, l’art. 22 non parla del deposito dell’avviso di ricevimento, mentre menziona, tra gli atti da depositare, la ricevuta di spedizione postale del ricorso, ma ciò sta significare soltanto che il ricorrente si può costituire in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell’atto al destinatario, e non che dalla spedizione inizia a decorrere, a pena d’inammissibilità, il termine per costituirsi senza neppure poter conoscere gli esiti della notifica postale.

Non v’è alcuna ragione logica e giuridica (artt. 3 e 24 Cost.) per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall’ordinaria notificazione tramite l’ufficiale giudiziario (come invece fa l’orientamento che s’ispira al "precedente" del 2004), atteso che in quest’ultimo caso è pacifico che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario (anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale), dovendo essere depositato "l’originale del ricorso notificato a norma dell’art. 137 c.p.c., e segg.".

In un procedimento impugnatorio come il processo tributario, non può non valere il principio generale, più volte affermato riguardo agli artt. 347 e 165 c.p.c., secondo cui il termine per la costituzione decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di gravame nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell’impugnazione (cfr., nel processo civile, C. 9329/10).

Per tale via si riconduce a unità l’intera disciplina della fase introduttiva del processo tributario, con una pluralità di modi che valorizzano comunque la ricezione dell’atto da parte del destinatario, sia con notifica tramite l’ufficiale giudiziario (originale dell’atto notificato), sia mediante consegna diretta all’amministrazione (ricevuta di deposito), sia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Inoltre, l’orientamento accolto è coerente sia ai principi di semplificazione del processo tributario espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 520 del 2002, sia ai principi sull’osservanza dei termini posti a carico del notificante fin dal momento in cui l’atto è consegnato per la notifica e sul consolidarsi degli effetti al momento della ricezione dell’atto, sanciti dalla Corte Costituzionale nelle decisioni n. 28 e n. 107 del 2004.

3.- Il ricorso va, dunque, rigettato con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, atteso il recente mutamento giurisprudenziale in materia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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