Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 07-12-2011, n. 45884 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Ricorre R.D. avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con cui è stato confermata la applicazione della massima misura custodiale per il delitto di associazione a delinquere ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e due specifiche ipotesi di reati fine.

Il tribunale distrettuale, rigettate le eccezioni preliminari in rito, relative alla inefficacia della ordinanza per violazioni del diritto di difesa, delineava il contesto generale della fattispecie assodativa, costituita, nel territorio a cavallo delle province di (OMISSIS), dai coniugi C.B. e P.I., che si procuravano la droga in territorio campano, attraverso i canali di collegamento all’uopo attivati, costituiti dai coimputati R.D. e C.L.. La sostanza raggiungeva la Calabria mediante l’opera di trasporto dei corrieri S.M. e P.S. (quest’ultimo parente del R.); in territorio calabrese la droga veniva in prevalenza smistata ai pushers da R.S..

I requisiti di cui all D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 venivano identificati: 1. nel carattere stabile della organizzazione, che aveva operato per circa un anno e mezzo; 2. nella ripetitività delle condotte, attestante un metodo concordato sia per lo approvvigionamento che lo spaccio; 3. nella frequenza costante tra i principali protagonisti della vicenda; 4. nel monitoraggio dei movimenti delle forze dell’ordine, per prevenirne le reazioni;5. nel cambio frequente di schede telefoniche con cui comunicare, elementi tutti che attestavano la esistenza di una rete diffusa nel territorio.

Detti sintomi della associazione venivano desunti dal contenuto delle intercettazioni, posto che i colloqui erano a volte espliciti, a volte cifrati, ma il linguaggio criptico, disancorato dalla logica dei dialoghi dimostrava il riferimento ad attività illecite; a tali risultati si affiancavano i servizi di polizia sul territorio, i sequestri, gli arresti.

La posizione di R. era chiaramente delineata (e peraltro da costui non contestata) in ordine alla sua fattiva condotta di acquisto di stupefacente da rivendere nella regione in tutte e due gli episodi di reati-fine contestati, poichè sia i coindagati sia egli stesso, nei colloqui telefonici, facevano riferimento a forniture ed alla qualità delle stesse. Il concreto inserimento nella catena degli approvvigionamenti dimostrava, anche, che il R. aveva un ruolo nel finanziare gli acquisti di notevoli quantità, e che detto compito era sintomatico, senza alcun dubbio, della sua consapevolezza di far parte del sodalizio, insieme alla continuità dei rapporti con i coniugi C. ed ai verificati incontri con gli altri sodali.

Il R., con il ricorso, ripropone le eccezioni preliminari, concernenti: la violazione dell’art. 291 c.p.p., in relazione al suo diritto di difesa, non avendo egli ricevuto che dopo la conclusione dell’udienza camerale, alla quale ha partecipato il suo difensore, la copia delle trascrizioni delle intercettazioni n. 31 e n. 5171, contenute nei "Faldoni 9-14" e di una informativa ad esse relative, di cui aveva avanzato richiesta, con istanza formulata l’8 marzo, dopo aver invano cercato di individuare gli atti fra quelli depositati il 5 marzo, presso la cancelleria del giudice distrettuale. E’, quindi, a parere della difesa, evidente la sua impossibilità di acquisire la conoscenza di tali atti ed era, perciò, necessario accogliere la susseguente richiesta di ascolto diretto, in udienza, dei file-audio, negata anch’essa irragionevolmente, sul rilievo che piuttosto la parte avrebbe dovuto e non lo aveva fatto richiedere un rinvio della trattazione. Il ricorrente sottolinea che lo spostamento della trattazione si imponeva ex officio e reitera l’eccezione relativa alla mancata trasmissione dell’interrogatorio reso innanzi al Gip, contenente a suo dire circostanze favorevoli, tali da annullare la ipotesi accusatoria. Tale mancanza avrebbe dovuto essere sanzionata e non considerata irrilevante per il suo contenuto, che è stato solo supposto, ma non esaminato, stante la assenza del dato documentale.

Nel merito contesta la ravvisabilità degli indizi a suo carico.

Motivi della decisione

La prima eccezione procedurale sollevata dalla difesa merita accoglimento e per il suo carattere assorbente, rispetto le altre questioni proposte, impone l’annullamento con rinvio della ordinanza al Tribunale distrettuale per nuovo esame.

E’ da premettere in punto di fatto, come si evince dal testo stesso del provvedimento impugnato, nonchè dall’esame del fascicolo processuale allegato, cui questa Corte può accedere, data la natura procedurale della violazione dedotta, che la produzione del PM, dove sono compresi i documenti richiesti, è stata riversata con una fascicolazione definita caotica e disonnata, oltre che evidentemente ponderosa, dato il numero di cartelle in cui era contenuta (faldoni da 9 a 14).

Di ciò se ne ha riprova nelle difficoltà, riconosciute dal tribunale circa il reperimento degli atti, nonchè dal fatto che, nonostante la difesa ne avesse fatto richiesta appena 3 giorni dopo la trasmissione del compendio cartaceo alla cancelleria del giudice distrettuale, con istanza dell’8 marzo, la documentazione è stata posta a disposizione nel pomeriggio del 10 marzo, ossia dopo che la udienza camerale aveva avuto il suo svolgimento.

Tale essendo la tempistica, è da rilevare che il termine imposto dall’art. 309 c.p.p., comma 9, per la decisione del ricorso, decorrente come detto dal 5 marzo, data di ricezione degli atti, scadeva il successivo 15 marzo: questo lasso di tempo, ancora utile, rende ictu oculi ultronea, e fuori luogo, la osservazione di tardività o non solerzia con cui la difesa si sarebbe attiva nel richiedere la copia necessaria all’esercizio della sua difesa, dato che la istanza, ad appena due giorni dalla messa a disposizione della documentazione, non solo logicamente non escludeva la precedente ricerca ad iniziativa della parte, ma lasciava ampio margine alla cancelleria per provvedere; prova ne è che il funzionario, seppure con un ritardo di poche ore rispetto all’orario di udienza, ha fornito le copie il giorno fissato per la comparizione in camera di consiglio.

La constatazione che ancora residuava alla data del 10 marzo un termine per la decisione ha carattere di decisività per dirimere la questione dell’equo contemperamento delle esigenze costituzionalmente garantite del diritto di difesa e la necessità che il rito camerale previsto dall’art. 309 c.p.p., si svolga secondo la indefettibile tempistica ivi richiamata, pena la inefficacia della misura a sensi del comma 10 della citata disposizione.

Questa corte ha ripetutamente ribadito che il Tribunale della libertà, in sede di giudizio di riesame, è privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate e con il principio informatore del vigente ordinamento processuale, basato essenzialmente sulla iniziativa delle parti, con la conseguenza che esso decide esclusivamente avuto riguardo agli elementi emergenti dagli atti trasmessigli dal P.M. e di quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell’udienza.

Esattamente, dunque, nel caso in esame, ha escluso che potesse farsi luogo alla audizione diretta dei file audio delle due conversazioni di cui si discute, posto che ciò avrebbe reso impossibile lo spedito e necessario proseguimento della udienza. Tuttavia, stante la evidente necessità della difesa di constatare la corrispondenza della trascrizione dei dialoghi intercettati alla versione inclusa nella ordinanza, al fine della susseguente valutazione della rilevanza indiziaria, il giudice distrettuale, che nel processo camerale è, comunque, tenuto al rispetto dei principi di equità e lealtà, sanciti dall’art. 111 Cost., comma 1, avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, concedere esso stesso, e di ufficio, un rinvio della udienza, una volta accertato che non era stata soddisfatta la richiesta della difesa e che, comunque, avanzava, ancora, un periodo di tempo ragionevole per la definizione del procedimento nel termine di legge.

In altre parole, il giudice deve assicurare alla difesa, quando ciò dipenda anche dai suoi poteri, il concreto esercizio dei suoi diritti e tale tutela non può essere annullata da mero formalismo, come avvenuto nel caso in esame; invero, è vana la obiezione che il R. non avesse formulato apposita domanda di differimento dell’udienza, dato che la stessa era implicita nella lagnanza avanzata in seno alla stessa in ordine alla mancata acquisizione della copia degli atti richiesti e nella insistenza sull’ascolto delle relative bobine, che, senza dubbio, erano uno stimolo a considerare la rilevanza del dato indiziario per la difesa e la contestuale possibilità di garantirla, entro i limiti del residuo tempo in relazione a quello in totale assegnato ex lege al giudicante.

E’, poi, puramente accademico &B il postulato che il R. sia venuto in possesso di quanto richiesto, anche se in un momento successivo, atteso che la sopravvenuta esecuzione da parte della cancelleria non soddisfa certo l’esercizio concreto del diritto della difesa, che avrebbe dovuto essere manifestato in udienza e non fuori dalla stessa ed al di là ed a prescindere dal dibattito processuale.

In conclusione, la ordinanza impugnata è da annullare, con conseguente rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

La cancelleria curerà gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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