Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10814 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 5 dicembre 2005 la CTR-Lazio ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Roma nel confronti della soc. Studio MG, ora soc. MG Advertising, confermando l’annullamento degli avvisi di mora, notificati alla contribuente per imposta sulla pubblicità con riferimento agli anni 1994 e 1995; ha dichiarato, inoltre inammissibile, il gravame verso la concessionaria (Montepaschi).

Propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, il Comune di Roma.

La soc. MG Advertising resiste con controricorso e memoria (nella quale ex art. 378 c.p.c., insiste per il rigetto del ricorso); la concessionaria, invece, non spiega attività difensiva.

Motivi della decisione

1.-Con la prima censura, denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 32, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la ricorrente lamenta:

a) che l’avviso della data di trattazione in prime cure era stato consegnato a struttura comunale diversa da quella competente, poi costituitasi;

b) che, per il disguido nella notifica, avvenuta presso diverso ufficio comunale, l’avviso era pervenuto alla struttura comunale competente solo nove giorni prima della trattazione della causa, con evidente pregiudizio difensivo e disparità di contraddittorio con la contribuente.

La censura va disattesa.

Infatti, in difetto di autosufficienza, il ricorso non indica nè l’ufficio comunale ricevente, nè quello effettivamente competente;

il che non consente neppure di apprezzare il denunciato disguido.

Inoltre, il ricorso non specifica neppure quale concreto pregiudizio processuale sia derivato al Comune dalla presunta irregolarità della notifica dell’avviso, dovendosi dimostrare che, dalla mancata fruizione del termine di legge, sia conseguita in concreto una lesione del diritto di difesa e dovendosi allegare lo specifico pregiudizio che sia derivato; altrimenti l’impugnazione è inammissibile per difetto d’interesse (C. 6343/11 in gen.).

Del resto, sul piano strettamente probatorio, l’art. 58, comma 2, del citato D.Lgs., consente ampie possibilità difensive di produrre anche in sede di gravame documenti, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (C. 18907/11).

Mentre il divieto di nuove eccezioni, sancito dall’art. 57, non può mai riguardare i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda e costituenti oggetto di accertamento, esame e valutazione da parte del giudice d’appello, il quale, per effetto dell’impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione (C. 2925/10).

Infine, la comunicazione da parte della segreteria del giudice tributario della data di trattazione presso ufficio asseritamente incompetente, perchè diverso da quello che ha proceduto all’imposizione, non comporta alcuna nullità dell’avviso di trattazione e/o irregolarità del processo tributario.

Rilevano in senso contrario alla tesi del ricorrente:

a) il carattere unitario dell’ente locale impositore (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, comma 1);

b) il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità (art. 6, par. 1 CEDU);

c) la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’ente locale che ha emesso l’atto o il provvedimento (cfr, C. 15718/09 e 30753/11) e non alle singole articolazioni organizzative, i cui titolari hanno, invece, capacità di stare in giudizio (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2).

2.-Con la seconda censura, enunciata senza rubrica a pag. 8 del ricorso, l’amministrazione lamenta che il giudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’originario ricorso introduttivo, per omessa notificazione dell’opposizione giurisdizionale al concessionario del servizio di riscossione che ha emesso gli avvisi di mora impugnati dalla contribuente.

Il mezzo è inammissibile, risultando completamente mancante la necessaria individuazione del vizio denunciato, tra quelli previsti dall’art. 360 c.p.c. (C. 3722/12).

Inoltre, qualora la censura intenda denunciare omessa pronuncia su specifico motivo d’appello, il mezzo pecca di autosufficienza, non avendo adempiuto l’onere di ri portare in quali specifiche frasi nell’ambito dell’atto di appello la parte ricorrente abbia proposto la doglianza asseritamente trascurata dalla CTR (C. 7194/00).

Infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura.

Cosicchè, è necessario, in ottemperanza del principio di specificità e autosufficienza del ricorso (per consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli dal corretto svolgersi dell’iter processuale), che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso d’appello con cui la censura sarebbe stata formulata (C. 23420/11).

Nulla di quanto necessario è Leggibile nella specie, atteso il vago ed equivoco riferimento contenuto sub 2) a pag. 3 del ricorso.

Infine, la censura sarebbe comunque infondata, poichè l’azione volta a far valere l’illegittimità dell’avviso di mora, non preceduto dalla notifica della presupposta cartella, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario, senza che vi sia litisconsorzio necessario (C. 15119/09; conf. 2803/10, 16412/07, 1532/12).

3.-Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato; si stima equo compensare le spese del presente giudizio di legittimità, atteso il consolidarsi di parte della giurisprudenza in materia successivamente alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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