Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 07-12-2011, n. 45883 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Ricorre D.M.Z. avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui gli è stata applicata la pena concordata con la parte pubblica per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed ordinata la confisca, oltre che dello stupefacente, anche di quanto in sequestro (denaro e cellulari).

Deduce difetto di motivazione sia in ordine alla eventuale ricorrenza dei presupposti per la sua assoluzione sia in ordine alla provenienza da reato di quanto in sequestro e chiede l’annullamento del relativo provvedimento di confisca.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.

Il primo concernente la mancata motivazione in ordine alla sussistenza di ipotesi di non responsabilità o di sussistenza di cause di giustificazione è infondato, in quanto il giudice ha adeguatamente esposto gli elementi a carico del D. e tenuto conto di quanto accertato e della piena confessione sui fatti, resa da costui, ha escluso i presupposti per pervenire ad una sentenza di proscioglimento; tanto basta ad integrare l’onere posto a carico del giudicante, specie considerando la scelta processuale effettuata dal D., che presuppone la rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza, ed in questa sede importa una specificazione dettagliata delle contrarie circostanze che, nonostante il patto, avrebbero dovuto portare a diversa favorevole pronuncia.

E’ da accogliere il secondo motivo.

In caso di pena patteggiata, per effetto della L. 12 giugno 2003, n. 134, la misura di sicurezza della confisca è estesa tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p., come si desume già dalla lettura dell’art. 445 c.p.p., comma 1, e non più solo a quelle previste dal comma 2 di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria; ciò comporta per il giudice l’onere di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (Sez. 6, 21 febbraio 2007 n. 10531, ric. Baffoè; Sez. 6, 21 febbraio 2007, n. 10540, ric. Riva).

Si deve, infatti, tener presente che la confisca facoltativa di cui all’art. 240 c.p., comma 1, è legittima quando sia dimostrata la relazione tra essa ed il reato, ma nel caso di specie nessuna spiegazione, sia pure sintenticamente, è stata data circa la provenienza della somma e dei cellulari ed il loro rapporto con la condotta di spaccio.

In conclusione, ciò importa l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca degli indicati beni ed il rinvio al giudice del merito per nuova deliberazione sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei beni diversi dalla sostanza stupefacente e rinvia per nuova deliberazione sul punto al Tribunale di Bergamo.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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