T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 10-01-2012, n. 25

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il primo ricorso iscritto al n. 6102 del 2000 parte ricorrente impugna la nota del 6.11.00 dell’intimato Assessore della Regione Sicilia con la quale sulla base del verificarsi della decadenza dalla titolarita’ dell’esercizio farmaceutico sito in frazione Caldera’ si decide la soppressione dello stesso e il contestuale trasferimento di altro esercizio nella stessa localita’.

Con il secondo ricorso iscritto al n. 857 del 2001 parte ricorrente impugna il Provv. del 29 novembre 2000 del DG Az. Usl n. 5 che pronuncia la decadenza dalla titolarita’ della farmacia rurale , la revoca della autorizzazione all’apertura e la chiusura della stessa con effetto immediato.

Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni intimate ed il contro interessato, avversando i ricorsi e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 7.12.11 le due cause sono state tratte in decisione.

Motivi della decisione

Innanzitutto il Collegio dispone la riunione dei due ricorsi in esame attesa la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Va innanzitutto esaminato il ricorso n. 6102 del 2000.

Il ricorso, ad avviso del Collegio, e’ complessivamente infondato e da rigettare.

Invero il Sindaco di Albano Laziale con Provv. n. 2642 del 38178 del 15 dicembre 2000 ha autorizzato la dott.ssa P. , vincitrice del relativo concorso, all’apertura della 7.a sede farmaceutica del Comune, con cio’ evidenziando il cumulo , in capo alla ricorrente, di due autorizzazioni farmaceutiche.

A tal proposito l’art. 1112 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ("Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n. 186, S.O) , cosi’ recita:

" 112. L’autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona.

Chi sia già autorizzato all’esercizio di una farmacia può concorrere all’esercizio di un’altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.

Nel caso di rinuncia l’autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso. "

Alla luce della sopracitata normativa si è verificata, percio’, nei confronti della ricorrente la decadenza di diritto dell’autorizzazione per la sede di Caldera’ (cfr Cons St Sez. IV, sent. n. 65 del 27-01-1981).

Risultano infondate e da rigettare, pertanto, le censure della ricorrente che propongono una lettura della normativa diversa da quella sopra esposta.

E si tenga conto che la stessa ricorrente con la memoria di replica dell’11.11.11 a pag. 2 espressamente dichiara che la relativa questione è stata superata dagli eventi perché: "il giudizio pendente avanti il TAR LAZIO si è concluso positivamente per la ricorrente e l’autorizzazione di Albano è divenuta definitiva".

Ad avviso del Collegio sono da rigettare anche le censure che si riferiscono alle decisioni di revisione della pianta organica atteso che i provvedimenti adottati si appalesano, alla luce della normativa vigente, pienamente legittimi e adeguatamente motivati.

Si tenga conto, a tal proposito, che le determinazioni assunte in relazione al "decentramento" sono ampiamente discrezionali e possono essere censurate solo per manifesta illogicità o travisamenti di fatto, poiché la funzione della revisione periodica della pianta organica delle farmacie è, da un lato, quella di adeguare il numero complessivo di queste ultime alla popolazione comunale, in modo da osservare il prescritto rapporto quantitativo, e dall’altro, quella di pianificare la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio, in modo da migliorare l’efficienza complessiva del servizio (CFR: T.A.R. Umbria, 05 maggio 2000 , n. 297).

E, infine , non si puo ‘ fare nemmeno questione (terza censura del ricorso) di violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990 proprio perché l’atto impugnato, in epigrafe , è stato adottato sul presupposto dell’avvenuta decadenza dalla titolarita’ dell’esercizio farmaceutico in capo alla ricorrente.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse si appalesano infondati e da rigettare anche i motivi aggiunti proposti da parte ricorrente (la fattispecie in esame si appalesa diversa da quella ex art. 110 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) nonchè la stessa richiesta di risarcimento del danno, difettandone, ictu oculi, i presupposti.

Per quanto riguarda, poi, il secondo ricorso n. 857 del 2001 , ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia esente dalla denunciata censura atteso che, come si è sopra detto, risulta indiscutibilmente normato il divieto al cumulo dell’esercizio di due diverse sedi farmaceutiche.

Invero la ratio della norma di cui al divieto di cumulo di due o più autorizzazioni farmaceutiche in capo ad una sola persona, stabilito dall’art. 112, comma 1, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 è quella di impedire il sorgere di fenomeni di speculazione conseguenti alla concentrazione di più esercizi farmaceutici in capo ad uno stesso soggetto; tale disposizione, prevede che il soggetto autorizzato all’esercizio di una farmacia possa comunque concorrere per il conferimento di un’altra, dovendo, tuttavia – in caso di esito favorevole del concorso – rinunciare entro dieci giorni a quella di cui sia già titolare al fine di non incorrere nella decadenza dalla nuova assegnazione. Si tratta del c.d. principio dell’alternatività, volto a scongiurare la possibilità che un soggetto possa divenire contemporaneamente titolare di più esercizi farmaceutici, all’uopo imponendogli la scelta tra conservare la sede per la quale è già autorizzato oppure optare per quella conseguita all’esito del concorso (CFR: T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 19 gennaio 2006 , n. 727).

In conclusione i due ricorsi in esame ed i proposti motivi aggiunti vanno rigettati.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

– previa riunione dei ricorsi in epigrafe, li rigetta.

Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio in favore, pro quota, di tutte le controparti costituite che liquida in complessive Euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore

Rosalia Messina, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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