Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 07-12-2011, n. 45872

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha ribadito la responsabilità di T.P. per i delitti di cui ai capi a) (art. 371 ter c.p.) e c) (art. 371 c.p.), perchè sia in sede di indagini difensive, sia in occasione del dibattimento aveva dichiarato, contrariamente al vero, che R.C. avesse trascorso ininterrottamente il pomeriggio dell’ (OMISSIS), dalle ore 14,45 alle ore 17, in sua compagnia, a bordo dell’auto, condotta dall’imputato e diretta a (OMISSIS), così escludendo che costui avesse potuto essere l’autore di una telefonata estorsiva, ricevuta dalla parte offesa alle ore 16.40 ed effettuata, sicuramente dal R., la cui voce era stata registrata, e verificata mediante perizia fonica, che aveva dato esito positivo.

Risultava, peraltro che la telefonata era partita da un telefono pubblico, sito in una area di servizio automobilistico nei pressi del capoluogo etneo.

Ne riduceva il trattamento sanzionatorio.

2. Ricorre il T. e denuncia violazione di legge e manifesta contraddittorietà della motivazione, che si era sottratta all’obbligo di rispondere alla censure proposte con l’appello, relative al travisamento delle dichiarazioni rese sia dinanzi ai difensori sia al Tribunale; egli non si era affatto espresso in termini di certezza circa la mancata esecuzione di telefonate da parte del R. ed aveva solo dichiarato di non rammentarne;

l’unica affermazione di incondizionata riguardava il giorno in cui i due erano stati insieme e si erano recati a (OMISSIS), l’orario in cui si erano messi in viaggio ed il fatto che non avevano fatto soste durante il viaggio. Non era in atti alcuna prova della condotta come contestate nè utili elementi potevano trarsi dalla testimonianza del teste A., che aveva riferito, senza alcun riscontro, di pressioni esercitate dal R., affinchè egli mentisse.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il T., con il ricorso, sotto la veste del travisamento delle sue dichiarazioni, insiste in realtà per una diversa valutazione delle circostanze da lui riferite, introducendo un elemento di dubbio o non specificità delle sue asserzioni innanzi agli organi inquirenti, che escluderebbero il suo atteggiamento soggettivo.

3. Viceversa, nessun vizio è riscontrabile nella parte della sentenza impugnata che è pervenuta alla conferma della statuizione di primo grado in relazione ai reati in questione attraverso la considerazione che il T. non si era espresso in termini equivoci nè aveva invocato un difetto di memoria circa la possibilità che il R. avesse telefonato; l’imputato aveva categoricamente affermato che il R. aveva preso posto" ininterrottamente" dalle ore 14,45 alle ore 17 sulla di lui autovettura ed insieme si erano recati in (OMISSIS).

4. Il tenore letterale delle sue asserzioni contrastava, dunque, con i dati certi ed obbiettivi della registrazione della telefonata di estorsione fatta quel giorno alle ore 16.45 e proprio da una cabina telefonica sita in (OMISSIS) e della identificazione dell’appartenenza della voce all’imputato R. e del possesso da parte di costui della tessera telefonica utilizzata per la telefonata, come emerso dalla analisi del traffico telefonico, relativo a chiamante a lui riferibili.

5. Ora, è evidente che giudice del merito ha desunto la falsità delle dichiarazioni e la consapevolezza del T. con accertamento incensurabile in questa sede perchè congruamente motivato e le doglianze esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dal giudice del merito e nell’offerta di una diversa (e valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio (cfr. in argomento Sez. 5, 19 maggio 2005, Rossi), mentre "l’indagine d giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali. E’ da aggiungere che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi" (Sez. un,, 24 novembre 1999, Spina, in Cass. pen., 2000, p. 862; Sez. un., 24 settembre 2003 n. 47289, RV 226074) e che, anche dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti rimanendo oggetto di tale giudizio la contrarietà di un provvedimento a norme di legge ed estraneo ad esso, invece, il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.

6. In conseguenza della ritenuta inammissibilità, il ricorrente è pertanto da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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