Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-01-2012, n. 72

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I due appelli, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti.

2. La sentenza impugnata ha integralmente annullato la procedura di gara bandita dall’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10 "Veneto Orientale", quale capofila dell’Unione di acquisto costituita dalle Aziende n. 12 "Veneziana" e n. 14 "Chioggia", per la fornitura in service, suddivisa in due lotti, di sistemi analitici reagenti e software per la trasmissione telematica finalizzata all’esecuzione di indagini di immunoematologia eritrocitaria".

3. In particolare, la sentenza ha accolto il ricorso principale proposto dalla seconda classificata Immucor e il ricorso incidentale proposto dalla Diamed s.r.l., ritenendo che entrambe le offerte non fossero conformi alle prescrizioni tecniche fissate dalla lex specialis di gara.

4. Diamed e Immucor impugnano entrambe la sentenza, sostenendone l’erroneità, da punti di vista contrapposti.

5. La Sezione ha disposto una verificazione, affidata all’Istituto Superiore della Sanità, dalla quale è risultata la sostanziale esattezza delle conclusioni alle quali era pervenuto il TAR: entrambe le offerte partecipanti alla gara presentano, infatti, delle rilevanti carenze oggettive, che ne avrebbero imposto l’esclusione dalla gara.

6. Nel dettaglio, l’offerta della Diamed si manifesta carente con riguardo al numero di fenotipizzazioni eritrocitarie estese e ai reagenti necessari all’esecuzione dei controlli giornalieri, mentre l’offerta della Immucor risulta lacunosa con riferimento al numero di confezioni di micropiastre proposte.

7. Nessuna delle parti ha articolato ulteriori argomenti tecnici o scientifici idonei a contestare le risultanze della verificazione, le quali risultano, del resto, ampiamente motivate e convincenti.

8. Pertanto, la sentenza del TAR deve essere confermata.

9. Va sottolineato che Diamed, aggiudicataria delle forniture in contestazione, non ha contestato la decisione nella parte in cui, dopo avere accertato la fondatezza del ricorso incidentale, ha ritenuto di esaminare, comunque, anche il ricorso principale, aderendo all’indirizzo espresso dall’Adunanza Plenaria n. 11/2008, ora superato dall’orientamento di cui alla decisione n. 4/2011.

10. Le spese difensive vanno compensate fra tutte le parti costituite in giudizio. Le spese per la verificazione tecnica, invece, vanno poste solidalmente a carico delle due imprese appellanti e saranno liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Riunisce gli appelli e li respinge entrambi.

Compensa le spese legali fra le parti. Pone a carico solidale delle due imprese appellanti le spese della verificazione tecnica da liquidare in separata sede

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Dante D’Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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