Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-10-2011) 07-12-2011, n. 45894

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna di B.P., cittadino rumeno, richiesto con il mandato di arresto europeo del 25 febbraio 2009 emesso dal Tribunale di Olt, per l’esecuzione della sentenza definitiva del 12 novembre 2007, con cui quello stesso Tribunale lo condannava alla pena di dodici anni di reclusione per il reato di truffa.

2. – L’avvocato Silvana Bianchi, nell’interesse di B.P., ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello genovese, eccependo, preliminarmente, l’omessa notifica di tale sentenza al secondo difensore, l’avvocato Giebenrath di Strasburgo.

Con il primo motivo ha dedotto l’inosservanza della Convenzione europea di estradizione, applicabile al caso in esame ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2, trattandosi di reato commesso prima del (OMISSIS), rilevando che erroneamente la Corte territoriale ha fatto riferimento alla normativa sul mandato d’arresto europeo, anche per escludere l’avvenuta predizione del reato.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art. 705 c.p.p., comma 1, in rapporto alla disciplina della Convenzione europea di estradizione, rilevando che erroneamente i giudici non hanno accertato la natura definitiva della sentenza di condanna di cui si chiede l’esecuzione, citando a sostegno di questa tesi alcune decisioni di questa Corte in materia di verifica dei gravi indizi di colpevolezza. Infatti, si assume che B.P. avrebbe fatto tempestivo appello contro la sentenza del Tribunale di Olt e che allo stato la Corte d’appello non ha ancora emesso alcuna decisione, mentre ha respinto l’istanza di celebrazione di un nuovo processo con sentenza del 19 gennaio 2010.

Con il terzo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 10 Conv. Eur. Estrad., rilevando che una volta accertata la non definitività della sentenza in questione, la Corte avrebbe dovuto applicare la prescrizione dovendosi qualificare l’estradizione come processuale.

Con il quarto motivo viene censurata la sentenza perchè emessa in violazione dell’ari. 3 del Secondo Protocollo addizionale della Conv.

Eur. Estrad., in quanto il processo è stato celebrato violando il principio del giusto processo per l’irregolarità delle citazioni a giudizio del B., condannato a seguito di giudizio contumaciale.

Secondo il ricorrente l’art. 522 c.p.p. rumeno non assicura la riedizione del processo, rimettendo alla discrezionalità del giudice una tale evenienza; ciò risulterebbe confermato dal Rapporto sulla Romania redatto nel 2009 dal Consiglio dell’Unione Europea sulla "Applicazione pratica del mandato di arresto europeo e le relative procedure di rilascio tra Stati membri", in cui viene fatta menzione della diffusa diffidenza con cui viene letto il citato art. 522 c.p.p., che non sembra offrire adeguata protezione al condannato in absentia.

Infine, con l’ultimo motivo enuncia la violazione del principio del giusto processo.

3. – Preliminarmente deve rilevarsi che dall’esame della documentazione trasmessa dall’autorità richiedente risulta che i reati oggetto della sentenza di condanna emessa nei confronti di B.P. si riferiscono a fatti commessi prima del (OMISSIS), data che segna il limite temporale di applicabilità della disciplina sul mandato di arresto europeo. Infatti, secondo la L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2, alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima di tale data si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alla disciplina sul mandato di arresto europeo.

Ne consegue che la richiesta di consegna proveniente dalle autorità giudiziarie rumene andava trattata in base alle norme in materia di estradizione previste dalla Convenzione europea di estradizione del 1957, applicabile nella specie, nel rispetto delle competenze riconosciute al Ministero della giustizia.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, per un nuovo giudizio sulla richiesta di consegna, secondo le disposizioni previste in materia di estradizione.

Gli altri motivi dedotti nel ricorso devono ritenersi assorbiti.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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