Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10805 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate prepone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, accogliendo l’appello della spa Reale, ha annullato l’avviso di accertamento ai fini dell’IRFEG e dell’IRAP per il 2001 con il quale, per quanto ancora rileva, venivano esclusi costi per perdite su crediti, rilevate dalla contribuente in Euro 48.542 per quel periodo d’imposta, e detratte in tale intero ammontare, anzichè defalcando da questo il valore, pari a Euro 16.874, appostato al 1 gennaio di quell’anno come fondo svalutazione crediti.

Il giudice d’appello ha anzitutto rilevato come la società contribuente aveva chiarito come nell’esercizio in esame, il 2001, il fondo svalutazione crediti costituitosi con gli accantonamenti degli esercizi precedenti fosse stato interamente utilizzato, e l’eccedenza fosse stata interamente contabilizzata quale perdita di esercizio; ha quindi ritenuto che il fatto di aver provveduto all’accantonamento al termine dell’esercizio, secondo D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 71, comma 1, era del tutto legittimo. A fronte di tali puntuali conteggi esposti dalla società contribuente sia in primo grado che in appello, ha osservato ancora la Commissione regionale, l’Ufficio non aveva dedotto nulla, limitandosi ad affermare esservi stata una indebita deduzione di perdita su crediti, sicchè, in definitiva, l’unica motivazione a sostegno del recupero, e quindi della pretesa impositiva, derivava dalla esposizione di un fondo svalutazione crediti nel bilancio al 31 dicembre 2001, "che a dire dei verificatori rappresenterebbe violazione del detto art. 71 del T.U.I.R.".

La spa Reale resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando "art. 360 c.p.c., n. 5. Insufficienza della motivazione", anzitutto richiama e trascrive passi del verbale di constatazione secondo cui la società contribuente "non avendo applicato correttamente quanto previsto dalla vigente normativa fiscale – per la non corretta esposizione nel bilancio 2001 della perdita su crediti e della svalutazione di crediti -, ha di fatto esposto in bilancio, quali costi dell’esercizio 2001, elementi negativi di reddito, indebitamente dedotti per complessive L. 38.726.000"; deduce quindi che il giudice d’appello avrebbe mal motivato sul "punto, decisivo e controverso", della "entità della perdita su credito deducibile", in quanto, "pur dando atto che il fondo era stato legittimamente incrementato nel corso del 2001, disattende la tesi di quell’ufficio periferico che, al termine dell’esercizio il contribuente doveva dedurre la perdita su credito prima azzerando il relativo fondo di accantonamento. Essa si limita a ritenere invalida la esposizione di tale fondo, incrementato, oltre che di una perdita ad esso superiore, senza giudicare, invece, che tale perdita, dedotta al 31.12.2001, va defalcato l’intero fondo, come incrementato, se minore".

Il motivo, formulato in termini non del tutto perspicui, è inammissibile sotto due profili.

Esso prospetta infatti una diversa ricostruzione della fattispecie, che postula un nuovo esame di fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento, da parte del giudice di merito, con motivazione, riportata sopra in parte qua, immune da vizi logici, i cui singoli passaggi non costituiscono oggetto di idonea censura.

Per altro verso, sotto la veste della denuncia di un vizio di motivazione, l’amministrazione censura anche, a ben vedere, la falsa applicazione dell’art. 71 del T.U.I.R. nel testo vigente ratione temporis, a seguito delle modifiche recate dalla L. n. 342 del 2000, art. 23.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 3.100, ivi compresi Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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