Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-01-2012, n. 108 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Rettore dell’Università degli Studi "G. d’Annunzio" di Chieti ha bandito una procedura concorsuale per il reclutamento di due ricercatori universitari presso la Facoltà di Architettura.

A seguito dell’espletamento delle prove sono risultati vincitori i dottori E.Z.D.C. e M.D.V.. La nomina è stata formalizzata con decreto rettoriale 10 novembre 2008, n. 46.

Successivamente il dott. B.D.R. ha impugnato i decreti di approvazione della procedura selettiva e di nomina della commissione giudicatrice, il bando e i decreti di nomina.

2. Il ricorso è stato accolto con la sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara n. 170 del 2010.

3. La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia 31 gennaio 2011, n. 725.

4. Dopo la suddetta decisione l’Università ha adottato, tra gli altri, il decreto 8 febbraio 2011, n. 351, con il quale è stato disposto il mantenimento in servizio dei dottori Z.D.C. e D.V., in attesa della conclusione del rinnovato procedimento amministrativo.

Col ricorso di primo grado n.116 del 2011, il dott. D.R. ha lamentato la violazione del giudicato ed ha dedotto che i due vincitori del concorso, i cui atti sono stati annullati, non hanno titolo a svolgere ulteriormente l’attività lavorativa, e che la rinnovazione degli atti deve aver luogo previa la nomina di una diversa commissione esaminatrice,

5. La sentenza appellata ha affermato che "il mantenimento in servizio, in via provvisoria, dei due pregressi vincitori, assolve ad una funzione interinale e può trovare una sua giustificazione di fatto, essendo stati gli atti della precedente procedura valutativa comparativa annullati.

Considerata la fattispecie nella sua unitarietà, il ricorso va accolto in parte, potendosi conservare la posizione dei due ricercatori universitari, precaria e funzionale all’intervallium temporis per l’espletamento del nuovo concorso, che dovrà intervenire, pena la loro decadenza, entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presenta sentenza, e con riserva di nomina del commissario ad acta".

6. Gli appellanti hanno dedotto che il termine fissato dal TAR in trenta giorni sarebbe del tutto insufficiente e che, contrariamente a quanto statuito dal TAR, essi potrebbero continuare a svolgere l’attività lavorativa in attesa della conclusione del rinnovato procedimento ed hanno dedotto i seguenti motivi così epigrafati: I) Irragionevolezza della motivazione in ordine ad un presupposto essenziale del procedimento. Violazione dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241. II) Violazione degli artt. 7, 40 e 112 del D.L.gs. 2 luglio 2010, n. 104. Difetto di motivazione. III) irragionevolezza ed illogicità della motivazione.

7. Ha proposto appello incidentale il dott. B.D.R., il quale ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 114 del c.p.a., 112 del c.p.c. e 97 della Costituzione, chiedendo la condanna dell’Università al pagamento di Euro 100,00 (Euro cento) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.

8. L’appello principale, finalizzato all’annullamento della sentenza, nella parte in cui assegna il termine di trenta giorni per la nomina della nuova commissione giudicatrice e per lo svolgimento del relativo concorso, è certamente fondato, in quanto tale termine è del tutto insufficiente per il completamento del procedimento da parte dell’amministrazione.

In riforma della sentenza appellata, la Sezione dispone che i lavori della commissione proseguano in applicazione della normativa di settore, che prevede anche il termine finale del procedimento, prorogabile nei casi previsti dalla legge

9. Parimenti fondato è l’appello incidentale, nella parte in cui ha reiterato la richiesta formulata in sede di giudizio di ottemperanza, per l’annullamento del decreto rettoriale 9 febbraio 2011, n. 351 con il quale gli appellanti principali sono stati trattenuti in servizio.

Nessuna ragione di opportunità può giustificare la mera reiterazione di provvedimenti di nomina, annullati in sede giurisdizionale, in assenza del superamento del prescritto concorso.

10. Va respinta la domanda di risarcimento del danno proposta dal dott. D.R., con riferimento al presunto ritardo nell’esecuzione della sentenza, perché nessun indugio è riscontrabile nell’attività posta in essere dall’Università degli Studi. In particolare, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della istanza volta al pagamento di una somma periodica da parte dell’Amministrazione, poiché non è risultato che essa abbia inteso vanificare le statuizioni del giudicato.

11. Resta salva, com’è ovvio, la facoltà delle parti di agire ulteriormente in sede d’ottemperanza, qualora l’Amministrazione indugi nella esecuzione del giudicato.

12. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando proposte nel giudizio n. 5237 del 2011, accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, sia l’appello principale che l’appello incidentale, annulla il decreto rettorale di nomina del 9 febbraio n. 351, dispone che il procedimento concorsuale prosegua e rigetta la domanda di risarcimento formulata dal dottor B.D.R…

Spese compensate dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *