Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-01-2012, n. 107 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che nel corso della camera di consiglio è stata prospettata l’eventualità che sarebbe stato definito con sentenza il secondo grado del giudizio;

Rilevato che sussistono i presupposti per emettere una sentenza in forma semplificata;

Rilevato che l’odierna appellante ha fatto valere le proprie ragioni in ordine al provvedimento di esclusione dal corso di cui si tratta (corso speciale di abilitazione all’insegnamento riservato, ai sensi dell’art. 2, comma primo ter, del D.L. 7 aprile 2004, n. 1997, convertito dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, ai docenti che avessero prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio di insegnamento dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004 con un ricorso straordinario al Capo dello Stato, e che questo è stato respinto con decisione emessa in data 29 dicembre 2008;

Ritenuto, di conseguenza, che la sentenza appellata risulta sostanzialmente condivisibile, poiché col ricorso di primo grado è stato impugnato l’atto meramente consequenziale, emesso sulla base di un unico presupposto, costituito dal provvedimento impugnato nella sede straordinaria, sicché la reiezione del ricorso proposto contro l’atto presupposto comporta il consolidarsi dell’atto consequenziale (e comunque la preclusione in questa sede dell’esame già respinte nella sede straordinaria, per la regola dell’alternatività;

Ritenuto che le censure dell’appellante sono infondate anche sul piano sostanziale, non essendo computabile per i fini di cui ora si tratta il servizio prestato presso scuole – pur se aventi natura militare – che rilasciano titoli di studio non equipollenti a quelli rilasciati dalle scuole statali;

Ritenuta, infine, non fondata l’argomentazione relativa all’intervenuta sanatoria della partecipazione al concorso a seguito del superamento delle prove alle quali l’appellante era stata ammessa con riserva in quanto questo Consiglio di Stato con altra sentenza di questa Sesta Sezione 21 settembre 2010, n. 7002, ha chiarito che l’art. 4, comma secondo bis, del decreto L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 17 agosto 2005, n. 168 (secondo cui conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela), esprime una norma circoscritta all’idoneità degli aspiranti ad una professione priva di "numero chiuso" e non richiedente, quindi, procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti, come negli ordinari concorsi per il pubblico impiego.

Rilevato, inoltre, che ogni ipotesi di applicazione estensiva a fattispecie di specializzazioni riservate agli insegnanti – anche a prescindere dall’insussistenza, per i medesimi, di ordini professionali in senso stretto – non può che apparire infondata, soprattutto in presenza di controinteressati, i quali hanno titolo per ottenere dal giudice una pronuncia definitiva, che accerti se l’ammissione della propria controparte sia o meno legittima (e se la propria posizione debba risultare recessiva);

Ritenuto, in conclusione, di dover condividere tale orientamento, conforme a quello maggioritario (C. di S., IV, 4 maggio 2010, n. 2557, 21 novembre 2006, n. 6807, 2 ottobre 2006, nn. 5744 e 5743, 5 dicembre 2006, n. 7141; VI, 11 maggio 2007, n. 2309), soggiungendo inoltre che la palese eccezionalità della norma la rende suscettibile esclusivamente di stretta interpretazione;

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’appello in quanto infondato;

Ritenuto che le spese del secondo grado, contenute nella misura liquidata in dispositivo, debbano essere poste a carico della parte soccombente

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 5154/11, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell’Amministrazione costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.00,00 (trecento/00) oltre agli accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

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