Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-10-2011) 07-12-2011, n. 45694

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Monza, con sentenza del 4/6/09, assolveva C. P.D. dal reato di cui all’art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 2 per avere compiuto con violenza atti sessuali sulle figlie minori R.M., nata il (OMISSIS) e G.M. P. nata il (OMISSIS) toccando le bambine nelle parti intime.

La Corte di Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sugli appelli interposti dal Procuratore Generale e dall’imputato, in riforma del decisimi di prime cure, ha dichiarato il C. colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo ha condannato alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione, con pene accessorie e con condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, con provvisionale, in favore delle stesse, di Euro 10.000.00 ciascuna.

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, avanzando 21 censure:

– denuncia diffusamente la violazione della Carta di Noto (modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni della minore R. da parte della psicologa, invece della videoregistrazione mancanza di specifiche competenze da parte di quest’ultima, inutilizzabilità delle dichiarazioni):

– le censure da quella indicata col n. 2 a quella indicata col n. 11. eccepiscono carenza di motivazione in ordine alle valutazioni delle c.t.u. del Tribunale per i minorenni, che avevano indicato specifici elementi di dubbio in ordine alla autenticità del narrato della figlia R. quali la possibile induzione alla accusa nei confronti del padre da parte della madre: la mancanza di elementi erotizzati nel narrato della stessa: desiderio di compiacere le aspettative dell’interlocutore;

complessivo giudizio di inattendibilità espresso dalla c.t.u. dott.ssa Ra.:

– si eccepisce, inoltre vizio di motivazione in ordine alla esistenza di una pluralità di fonti di conoscenza degli abusi, quando, di contro, l’unica fonte è la denuncia della madre;

– appaiono evidenti, di poi le dissonanze tra le emergenze di prova acquisite e la analisi valutativa sviluppata dal giudice di seconde cure su di esse, ineludibilmente non comprovanti alcuna responsabilità in capo al prevenuto in ordine al reato in contestazione:

– è stato valutato non correttamente quanto dichiarato dalla dott.ssa Ri. nè è stata attribuita una corretta estimazione all’esito dell’incidente probatorio a cui è stata sottoposta la figlia G.:

– viene rilevato un macroscopico errore nella interpretazione e successive valutazioni aventi ad oggetto la piattaforma probatoria, che avrebbe dovuto condurre, se correttamente esaminate le risultanze acquisite, alla conferma della pronuncia assolutoria:

– con motivi subordinati si censura la mancata concessione della diminuente di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3 il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche nonchè la non esclusione del Comune di Seregno quale parte civile in proprio.

Con memoria aggiunta la difesa specifica ulteriormente le ragioni per le quali quanto rendicontato dalla psicologa dei servizi sociali del Comune di Seregno in ordine ai colloqui intrattenuti con la minore R. contrastati con le risultanze a cui sono pervenute le CTU nominate dal Tribunale per i Minorenni di Milano, professioniste. queste ultime, di gran lunga più esperte e preparate della prima.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale. adottata dalla Corte di Appello per pervenire al giudizio di colpevolezza del prevenuto in ordine al reato ad esso ascritto, si palesa logica e corretta.

Col primo motivo di ricorso viene censurata la violazione della Carta di Noto in occasione della audizione di R. da parte della dott.ssa Ri..

La censura è del tutto priva di pregio, rilevato che in tema di esame testimoniale dei minorenni nei reati di natura sessuale, le cautele e le metodologie prescritte dalla cosiddetta Carta di Noto, pur di autorevole rilevanza nella interpretazione delle norme che disciplinano l’audizione di tali soggetti presentano carattere non tassativo, sicchè la eventuale inosservanza di dette prescrizioni non comporta nullità dell’esame stesso (Cass. 14/12/07 Granillo;

Cass. 16/10/2010. n. 15157).

Con ulteriori motivi di impugnazione si contesta la valutazione attribuita alle risultanze peritali a cui sono pervenute le consulenti nominate dal Tribunale per i minorenni di Milano; si evidenziano. altresì, le contraddizioni ravvisagli nelle dichiarazioni rese dalla minore R. nonchè una non corretta valutazione di quanto dichiarato in sede di incidente probatorio da quest’ultima.

Orbene si osserva come dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la motivazione della impugnata sentenza emerga, in maniera inequivoca, che il giudice di seconde cure, rum in maniera apodittica, bensì attraverso un discorso estimativo della emergenze istruttorie, condotto con estrema logica e plausibilità, ha evidenziato gli errori N’aiutativi in cui era incorso il Tribunale nella analisi delle prove.

All’uopo il decidente ha proceduto ad un esame scansiale di ogni singolo elemento istruttorio, fornendone una lettura diversa da quella data dal primo decidente, con ampie giustificazioni delle ragioni del proprio dissenso alle conclusioni a cui era pervenuto quest’ultimo. La Corte distrettuale ritiene R. attendibile e rileva che tutte le dichiarazioni, da costei rese reiteratamente. si palesano coerenti e conformi, evidenziando come nell’incidente probatorio tutti gli episodi prima narrati siano stati ripresi e riferiti dalla ragazza.

Ravvisa, a giusta ragione, riscontri al narrato della parte offesa nel disegno dalla stessa redatto in ospedale il 17/10/05. ancor prima dei colloqui con la psicologa Ri. nonchè nel comportamento tenuto dalla bambina nel corso del colloquio con la predetta psicologa, a cui ha assistito il dott. M.R.. coordinatore della Comunità Bet Mirijam. il quale nel corso della deposizione resa, ha riferito che quando R. è entrata in comunità presentava sintomi di malessere che si erano progressivamente manifestati, quali disturbi del sonno e incubi sintomatici di profonda agitazione, di profondo disagio, che raccontano di un trauma profondo. Di poi nel corso del predetto colloquio la minore dimostrava una sofferenza sincera nel sentire ripetere il racconto di quanto da lei subito, elemento questo che è indice di veridicità delle dichiarazioni.

Del pari reiterate e costanti sono ritenute dalla Corte distrettuale le dichiarazioni di G., nonchè spontanee, considerate le occasioni in cui sono state espresse; peraltro, la stessa CT del Tribunale per i Minorenni, dott. Re. ha valutato l’assoluta genuinità di G..

Il decidente sottolinea, a riscontro della veridicità del narrato della bambina, i rilevati disturbi psicosomatici, ravvisati sulla stessa, ricollegabili ad abusi sessuali, e la conoscenza non giustificata in una piccola di tre anni dell’apparato genitale maschile.

Esente da vizi si rivela il diniego della concessione della attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3 in quanto nella specie la libertà sessuale delle parti offese è stata gravemente coartata consideratane l’età, che le rendeva particolarmente vulnerabili, gli atti posti in essere, comunque invasivi, il legame parentale del soggetto che le ha poste in essere.

Anche la concessione delle attenuanti generiche solo con giudizio di equivalenza con le aggravanti. è correttamente motivata, avendo il giudice considerato sia la gravità delle condotte, che l’assenza di resipiscenza in capo al prevenuto, elementi ritenuti impeditivi ad un giudizio di prevalenza delle stesse.

Va rigettata anche la eccezione di carenza di legittimazione del Comune di Seregno a costituirsi parte civile in proprio, visto che lo stesso ente territoriale ha in prima persona sborsato somme per mantenere le minori, e quindi, agisce in giudizio per la rifusione di un danno diretto subito. Sul punto il decidente ritiene correttamente che deve essere riconosciuto un diritto al risarcimento del danno anche al Comune, in quanto esso deve sostenere delle spese perchè le bambine sono state allontanate dal nucleo familiare per inadeguatezza dei genitori, inadeguatezza in fatto dovuta anche agli abusi sessuali.

Va osservato che nel caso di riforma della sentenza di assoluzione da parte del giudice del gravame questi ha l’obbligo, non solo di precisare dettagliatamente le ragioni che giustificano la propria decisione, ma. altresì, di confutare specificamente gli argomenti posti dal giudice di primo grado a fondamento della diversa soluzione adottata, dando conto delle incompletezze e delle incoerenze della motivazione, posta a supporto di detta decisione, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Cass. S.U. Mannino. RV 231679; Cass. S.U. Andreotti. RV 226093). Nella specie la Corte di Appello di Milano ha dimostrato di avere compiutamente ottemperato a detto obbligo.

Peraltro, la gran parte delle censure mosse in ricorso palesano il tentativo di una analisi rivalutativa della piattaforma probatoria, su cui al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo, in particolare, quando la motivazione adottata dal giudice di meriti) si riveli esente da vizi, come nella specie.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Cass. S.U. 2/7/97. n. 6422) e ciò anche a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 46 del 2006 in quanto, non potendo l’esame estendersi oltre i limiti istituzionali, la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all’apprezzamento del giudice di merito (Cass. 27/5/08. n. 27061).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore della parte civile delle spese del grado liquidate in euro 2.000.00 oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *