Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-01-2012, n. 104

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio il sig. F.M., dipendente del Istituto poligrafico e Zecca dello Stato unitamente ad altri colleghi chiedeva l’accertamento del proprio diritto alla conservazione del trattamento di cui alla polizza assicurativa n. 253 in data 4 ottobre 1948, stipulata dall’Istituto con l’Istituto nazionale delle assicurazioni

Con sentenza n. 3187/2008 il Tribunale amministrativo del Lazio respingeva il ricorso.

Su appello del sig. F.M. e di altri colleghi questo Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza 4 dicembre 2009, n. 7640, riformava la pronuncia di primo grado e dichiarava il diritto della parte appellante a conservare il trattamento richiesto sino alla data di entrata in vigore della L. 11 luglio 1998, n. 266, che ha trasformato l’Ente di appartenenza in ente pubblico economico.

2. Con il ricorso in epigrafe, n. 3679/11, il sig. F.M. chiede l’integrale esecuzione della sentenza ordinando il calcolo del valore maturato con la suddetta polizza alla data del 14 luglio 1988, nominando un consulente in caso di inottemperanza e condannando l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a corrispondere il valore della suddetta polizza con rivalutazione ed interessi e condannando l’Istituto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato.

Si è costituito in giudizio l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza istruttoria n. 4742/11 in data 9 agosto 2011 è stata disposta, a carico dell’Istituto resistente, l’acquisizione dei seguenti atti:

1) copia delle polizze assicurative successivamente stipulate, rispetto a quella n. 253 del 4 ottobre 1948;

2) dettagliata relazione di chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere e quelli effettivamente disposti, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio di Stato, Sezione, VI, n. 393/2009, in favore dell’odierno ricorrente, sig. F.M., specificando altresì quando egli sia stato collocato a riposo e i criteri al riguardo rilevanti per la determinazione delle somme dovute;

3) dettagliata relazione sui criteri seguiti per la determinazione degli importi poi erogati ad altri dipendenti, con gli assegni circolari del 18 maggio 2011.

L’incombente è stato eseguito.

Il ricorrente ha depositato memoria.

La causa è stata assunta in decisione all’udienza del 6 dicembre 2011.

3. Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio che in esecuzione dell’ordinanza istruttoria di cui al paragrafo che precede l’Istituto intimato ha depositato in giudizio tutti i calcoli svolti per determinare le spettanze dell’odierno ricorrente.

Quest’ultimo è stato quindi posto in grado, eventualmente dotandosi di consulenza tecnica, di articolare proprie doglianze, evidenziando dove l’Istituto ha eventualmente errato nel determinare i presupposti o nello svolgimento dei calcoli.

Di conseguenza, l’accoglimento delle ragioni del ricorrente presuppone necessariamente la dimostrazione del loro fondamento, con la corretta evidenziazione degli errori dell’Istituto.

Il ricorrente non ha assolto tale onere, essendosi limitato a contestare la scarsa chiarezza dei calcoli dell’Istituto e la necessità di una nota esplicativa che li accompagni.

La ricostruzione del rapporto processuale proposta dal ricorrente non può essere condivisa.

Nel presente processo egli assume la veste di attore e come tale egli ha l’onere di provare l’esistenza del credito, e l’inadempimento dell’obbligato.

Quest’ultimo, dal suo canto, afferma di avere compiutamente adempiuto, depositando gli atti che sostengono tale affermazione.

Di conseguenza, spetta all’attore demolire la ricostruzione proposta dall’obbligato, ed a tale riguardo non costituisce – evidentemente – una giustificazione il fatto di non essere stato in grado di predisporre un calcolo alternativo.

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3679/11 di cui in epigrafe lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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