Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 28-06-2012, n. 10980 Espropriazione forzata di beni mobili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Salpi srl propose opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, in una procedura esecutiva mobiliare, aveva assegnato al creditore procedente S.A. le quote della società Assinord srl, di proprietà della debitrice esecutata Salpi srl.

Con sentenza del 19.12.2009, il tribunale di Trento accolse l’opposizione esecutiva.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il S..

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è soggetto alla normativa di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato pubblicato dopo l’entrata in vigore della detta legge (4 luglio 2009). Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 611 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo non è fondato.

L’ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l’atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo.

Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorchè sostanziali, attinenti all’ordinanza di assegnazione, oppure ai singoli atti esecutivi che l’hanno preceduta, mentre va impugnata con l’appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l’oggetto tipico di un procedimento di cognizione (Cass. 9.3.2011 n. 5529; Cass. 17.1.2012 n. 615; v. anche Cass. 6.12 2011 n. 26185).

Nella specie, che attiene ad una procedura di pignoramento presso terzi – come qualificata dal giudice del merito (pag. 2) – l’impugnazione, con l’opposizione agli atti esecutivi, ha riguardato le modalità con le quali il giudice dell’esecuzione ha disposto – con ordinanza – l’assegnazione della quota di proprietà della Salpi srl al creditore procedente.

L’assegnazione è, infatti, avvenuta – come si legge nella sentenza impugnata – a) con l’attribuzione "in modo arbitrario" di un valore della quota della srl Assìnord da parte del giudice dell’esecuzione;

b) senza che fosse preceduta da alcun esperimento di vendita.

Ciò perchè l’assegnazione in via successiva era consentita nel vigore dell’art. 538 c.p.c., comma 2 nel testo ratione temporis applicabile nella specie (l’art. 538 è stato sostituito con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 10 con l’abrogazione del comma 2).

Evidente, quindi, la correttezza della impugnazione con il mezzo della opposizione agli atti esecutivi, trattandosi di vizi attinenti, appunto, all’ordinanza di assegnazione nell’ambito esecutivo.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3-sexies, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2005, n. 213, art. 1, comma 6, e successivamente modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 213, art. 39-quater, convertito, con modificazioni nella L. 23 febbraio 2006, n. 51 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Anche questo motivo non è fondato.

La tardività nella proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi non sussiste.

Nella specie, infatti, diversamente da quel che sostiene il ricorrente, non si applica la normativa in vigore precedentemente al 1 marzo 2006, ma quella successiva.

La norma dell’art. 617 c.p.c. nel testo sostituito – con decorrenza dal 1 marzo 2006, per effetto del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 – quater, convertito con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, che ha elevato a venti giorni il termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi "si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore"; quindi anche a quella in esame.

Non può, invece, trovare applicazione il comma 2 – come vorrebbe il ricorrente – che prevede che "Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore", sia perchè la norma si riferisce alle modalità della vendita stessa, sia perchè, nel caso in esame, si tratta di procedura in cui nessuna vendita "è stata ordinata", essendo stata disposta l’assegnazione in violazione dell’art. 538 c.p.c., comma 2 nel testo applicabile ratione temporis che prevedeva l’assegnazione in via successiva soltanto dopo che il bene fosse stato posto in vendita senza esito.

Argomento, questo, che ha costituito, oltretutto, uno dei motivi dell’opposizione proposta ed accolta dal giudice del merito.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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